Le ispezioni e i controlli nei luoghi di lavoro
IL D.Lgs. 14 settembre 2015, n.149, nel recepire e dare attuazione ai principi e criteri direttivi indicati nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha dato vita ad un processo di razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. A tal fine viene prevista l’istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, con personalità di diritto pubblico, autonomia di bilancio e autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento ed e’ posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. Sua principale funzione è il coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tale scopo, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).
La nuova semplificazione nella sicurezza sul lavoro
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. 14 settembre 2015, n.151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Il Capo III del Titolo I (articoli 20-22) interviene sulla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 20), razionalizzando altresì alcuni adempimenti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (articolo 21) e modificando l’apparato sanzionatorio per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare e la sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22).