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RSPP Datore di Lavoro - Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (Aggiornamento)

La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) è la persona individuata e nominata dal datore di lavoro, a cui risponde, al fine di organizzare, coordinare e gestire l’attività del Servizio di prevenzione e protezione.

L’articolo 32 del Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 sotto riportato, elenca le capacità ed i requisiti professionali che deve possedere il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione (RSPP). Tali requisiti devono essere in primo luogo adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

L’art. 34 del d.lgs. n. 81 del 2008, rimandando all’allegato II dello stesso, prevede le possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione. L’identificazione nella figura del datore di lavoro anche della funzione di RSPP è possibile nelle aziende artigiane industriali fino a 30 addetti. nelle aziende agricole e zootecniche fino a I0 addetti, nelle aziende della pesca fino a 20 addetti e nelle altre aziende fino a 200 addetti.

Nel caso in cui datore di lavoro intenda svolgere i compiti del Responsabile del Servizio di prevenzione, dovrà frequentare corsi di formazione, della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura di rischi presenti sul luogo di lavoro relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento di Bolzano.

Il datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione protezione è, altresì, tenuto a frequentare corsi di aggiornamento e deve darne preventiva comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

II Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ha una funzione consultiva e di supporto tecnico del vertice aziendale, e non si sostituisce a quest’ultimo in relazione alle misure da adottare in caso di rischi presenti nell’azienda.

In tal senso, il datore di lavoro rimane il responsabile in caso di violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancanza, però, di sanzioni penali dirette nei confronti del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione non ne esclude la responsabilità. Egli non può ritenersi esonerato da un’eventuale responsabilità per colpa professionale.

Infatti il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione può incorrere in responsabilità per violazione delle misure in materia di salute e sicurezza, nel caso in cui non riferisca al datore di lavoro di eventuali infrazioni alle disposizioni in materia di prevenzione o non accerti i rischi presenti in azienda. La tesi per cui il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione possa incorrere in responsabilità in caso di violazione delle norme di sicurezza, è stata sostenuta da più parti. La giurisprudenza di merito, in diverse sentenze, ha statuito che i componenti del servizio prevenzione e protezione non sono totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25288 del 20 giugno 2008 ha affermato che i componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario. Il fatto che sia stata esclusa la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei predetti componenti interni o esterni del servizio aziendale di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano o debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto. Occorre distinguere il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche carattere addirittura esclusivo.

Per quanto riguarda la figura del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, l’art. 21 del d.lgs. n. 106 del 2009 è intervenuto a disciplinare i casi di esonero dagli specifici corsi di formazione, prevedendo accanto alle lauree già individuate al comma 5 dell’art. 32 del d.lgs. n. 81 del 2008 altre lauree, ampliando così il campo derogatorio già fissato da questo ultimo decreto.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP): l’insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori.

Il Servizio di prevenzione e protezione (SPP), così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 81 del 2008, è, sostanzialmente, una struttura di persone con competenze e qualifiche specifiche, dotato di mezzi idonei, organizzata e utilizzata dal datore di lavoro per supportare l’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei propri lavoratori. L’articolo 31, al comma 1, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il Servizio di prevenzione e protezione.

La norma stabilisce, altresì, ai commi successivi, l’obbligatorietà dell’istituzione di detto Servizio all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva in specifici casi: nelle aziende industriali; nelle centrali termoelettriche; negli impianti e nelle installazioni; nelle aziende per il deposito e la fabbricazione di esplosivi; nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi è costituito dal Responsabile e dagli Addetti, i cui requisiti professionali e capacità sono indicati all’articolo 32. Fermo restando che dette capacità e requisiti devono essere, comunque, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, il successivo comma 2 specifica che per lo svolgimento di dette funzioni è necessario aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura di rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In assenza del suddetto titolo di studio, possono svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che dimostrino di aver già svolto tale funzione almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento dei corsi di formazione organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL o dall’IPSEMA e dagli altri enti o scuole di cui al comma 4 dell’art. 32, prima citato.

I compiti del Servizio prevenzione e protezione all’interno dell’azienda sono stabiliti dal successivo art. 33 del d.lgs. n. 81del 2008 a norma del quale il servizio provvede: ad individuare e valutare i fattori di rischio, e contestualmente ad individuare le misure per la prevenzione dei rischi professionali nell’ambiente del lavoro, ad elaborare le misure preventive e protettive; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica; a fornire ai lavoratori le informazioni riguardanti i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta. Relativamente ai compiti del Servizio prevenzione e protezione e alle connesse responsabilità si è formata un’ampia giurisprudenza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39567 del 26 ottobre 2007. ha sottolineato l’importanza dell’istituzione del Servizio di prevenzione e protezione all’interno della struttura aziendale rilevando che “l’obbligatorietà della istituzione del servizio si riverbera sulla obbligatorietà dell’adempimento della prestazione, che non è più dovuta sulla base di un mero impegno contrattuale ma rappresenta l’adempimento di un compito legislativamente imposto a tutela della sicurezza del lavoro”, Inoltre, reputa “ben noto che il momento della prevenzione è quello più importante al fine della tutela del bene salute e integrità del lavoratore ed è evidente che solo un sistema dotato di strumenti di auto adattamento, capaci di assicurare che la prevenzione risponda alle effetti ve e variabili necessità della singola realtà produttiva, può costituire uno strumento efficace per raggiungere l’obiettivo, di qui l’importanza dei compiti attribuiti al servizio di protezione e prevenzione dei rischi, che, ove rettamente intesi e adempiuti, costituiscono il momento iniziale, fondamentale e ineliminabile della catena della sicurezza”.

Il d.lgs. n. 106 del 2009 non ha sostanzialmente modificato le disposizioni concernenti il Servizio in commento, se non, in particolare, con l’art. 21, ampliando il novero dei titoli il cui possesso esonera il responsabile e gli addetti dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. n, 81 del 2008.

 

Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 – Art. 32

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacita ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e’ necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

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