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Abusi edilizi, il condono non implica l’agibilità: ecco il parere del CdS

abusivismo edilizio

Il condono edilizio non implica automaticamente il rilascio del certificato di agibilità. È la conclusione tratta dal Consiglio di Stato attraverso la sentenza 6091/2021, in cui i giudici spiegano la necessità di valutare i requisiti dell’immobile e l’idoneità all’utilizzo residenziale.

Il Consiglio di Stato ha esaminato la questione relativa a un immobile che, nonostante il condono, non è stato considerato agibile e adatto all’uso residenziale. Questo complesso immobiliare, acquistato da una società, era composto da piani seminterrati adibiti a usi complementari alla residenza. Piani condonati per i quali la società aveva richiesto il certificato di agibilità. Dopo il sopralluogo, il Comune ha negato l’agibilità considerando i piani non idonei all’utilizzo residenziale, annullando in autotutela la sanatoria edilizia. Secondo la società, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria avrebbe provocato il rilascio del certificato di agibilità anche in deroga alla normativa regolamentare.

Il condono non implica automaticamente l’agibilità

I giudici del CdS hanno considerato illegittimo l’annullamento dei provvedimenti di sanatoria edilizia, spiegando al contempo che il condono non implica automaticamente l’agibilità. Non a caso, dal sopralluogo dell’immobile sono emersi una serie di fattori che rendevano l’immobile inutilizzabile a fini residenziali come la mancanza di aerazione e illuminazione diretta, la distribuzione interna difforme rispetto a quella sanata dal condono, condizioni di umidità diffusa e molte altre fattispecie inadeguate all’obiettivo prefissato dalla società. In base a ciò, i giudici hanno stabilito che i piani seminterrati potessero essere utilizzati solo come locali di servizio, quali cantine e magazzini, precisando che la disciplina del condono edilizio non è suscettibile di interpretazioni estensive e capaci da incidere su un principio fondamentale come quello della tutela della salute. Per confermare quanto espresso, il CdS ha evidenziato le affermazioni della sentenza 256/1996 della Corte Costituzionale, le quali chiariscono che il condono non può derogare ai requisiti richiesti da disposizioni legislative, ma solo alle disposizioni regolamentari. Motivo per cui, anche a seguito del condono edilizio, è esclusa l’automaticità del rilascio del certificato di abitabilità e il Comune è tenuto a verificare il rispetto delle leggi sanitarie, delle normative tecniche e di quelle in materia di abitabilità e servizi essenziali.

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