Il terreno su cui sorge una lottizzazione abusiva può essere confiscato anche nel caso in cui il reato sia andato in prescrizione e le opere abusive siano già state rimosse. È il parere della Corte di Cassazione che ha espresso il suo giudizio attraverso la sentenza 39320/2019.
Il caso
Un soggetto era stato processato dopo aver trasformato permanentemente l’assetto del territorio suddividendo il suolo attraverso delle recinzioni per realizzare un campo destinato ad alcune roulotte. Durante il periodo del processo, le opere abusive erano state rimosse e il reato era caduto in prescrizione spingendo quindi il Tribunale territoriale a prosciogliere l’imputato revocando la confisca dei terreni su cui erano state realizzate le opere senza permesso.
La prescrizione non impedisce confisca
I giudici hanno capovolto la decisione sottolineando le inesattezze espresse dal Tribunale territoriale. Secondo la Cassazione, in base all’art. 44, comma 2, del Testo unico dell’edilizia, la mancata condanna e l’avvenuta prescrizione non impediscono la confisca. In caso di lottizzazione abusiva, infatti, la confisca è una sanzione amministrativa accessoria e non una misura di sicurezza. Può quindi essere applicata anche se il reato è cessato e le opere rimossa. A differenza della confisca infatti, il sequestro ha uno scopo preventivo che serve a evitare il proseguo delle attività vietate. Una serie di motivi che hanno spinto la Cassazione a confermare la confisca del suolo su cui erano state realizzate le opere vietate.