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Abusi edilizi, la demolizione è legittima anche a distanza di anni

demolizione

Per il Consiglio di Stato l’abbattimento di un immobile coinvolto da abuso edilizio non ha bisogno di motivazioni e il proprietario non può chiedere la tutela della situazione.

Il Comune può ordinare la demolizione di un abuso edilizio, anche a distanza di anni, senza dover fornire alcuna spiegazione. Lo afferma il Consiglio di Stato attraverso la sentenza 8501/2020.

Il caso

Il Consiglio di Stato si è espresso in merito al ricorso contro il provvedimento di annullamento del permesso di costruire e la contestuale ingiunzione di demolizione delle opere abusive.
Nel 1954 l’area in questione era posta sotto vincolo paesaggistico. Il proprietario aveva quindi richiesto il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, ottenendole dieci anni più tardi. Grazie ad alcune testimonianze fotografiche però è emerso che i lavori erano iniziati già nel 1956 e come se non bastasse ulteriori indagini avevano anche accertato che il progetto non prevedeva la costruzione del livello interrato. In base a ciò, nel 2018, il Comune ha quindi annullato d’ufficio il permesso di costruire ed emesso contestualmente un ordine di demolizione, ma il proprietario ha lamentato che non ci fossero delle ragioni di pubblica utilità che motivassero la demolizione a distanza di molti anni.

Per la demolizione non serve motivazione

I giudici hanno confermato l’ordine di demolizione spiegando che “la demolizione di un immobile abusivo non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongono la rimozione dell’abuso anche laddove lo stesso sia adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera”. In materia di abusi edilizi, infatti, l’amministrazione pubblica, anche a distanza di tempo, ha l’obbligo di adottare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato l’esistenza di opere abusive. In conclusione, il proprietario non può prospettare un legittimo affidamento, cioè non può dolersi dell’eventuale ritardo con cui l’amministrazione abbia emanato il provvedimento.

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