La presentazione della domanda di accertamento di conformità non ferma l’ordine di demolizione emesso dal Comune ma lo sospende temporaneamente per dare all’ente il tempo di decidere.
La domanda di accertamento di conformità, step necessario per ottenere la sanatoria edilizia, non implica l’interruzione dell’ordine di demolizione precedentemente emesso dal Comune. Lo ha spiegato il Tar Lazio attraverso la sentenza 9393/2020.
Il caso
I giudici si sono espressi in merito all’installazione di un capannone prefabbricato, poggiato su un basamento di conglomerato cementizio, effettuata senza alcun permesso. Il Comune aveva ordinato la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, ma allo stesso tempo il responsabile aveva presentato la domanda di accertamento di conformità per ottenere la sanatoria edilizia, motivo per cui aveva intentato un ricorso contro l’ordine di demolizione.
La richiesta di sanatoria non blocca la demolizione
Decorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione della domanda di accertamento di conformità – come spiegato il Tar – si forma un atto di tacito diniego, impugnabile dall’interessato entro 60 giorni. La presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva all’ordine di demolire gli abusi, ha aggiunto il Tar, non paralizza i poteri sanzionatori del Comune, preposto alla tutela del governo del territorio. La domanda di accertamento di conformità provoca esclusivamente uno stato di quiescenza e di temporanea non esecutività del provvedimento. Questo significa che l’ordine di demolizione viene temporaneamente sospeso per dare al Comune il tempo di decidere sull’istanza di sanatoria. Se, quindi, l’interessato non impugna il diniego nei termini previsti, il Comune può procedere con la demolizione. Sulla base di questi motivi e delle tempistiche seguite, i giudici hanno respinto il ricorso e confermato l’ordine di demolizione.