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Abusi edilizi, per l’ordine di demolizione non serve la comunicazione preventiva

demolizione

Attraverso la sentenza 212/2020, il Consiglio di Stato ha spiegato che l’ordine di demolizione va sempre disposto per le costruzioni realizzate senza permesso e non necessita di comunicazione preventiva.

L’ordine di demolizione non ha bisogno di nessuna comunicazione preventiva, è quanto espresso dal Consiglio di Stato attraverso la sentenza 212/2020.

Il caso

Nel caso preso in esame dai giudici, un muro di contenimento altro tra 1,50 metri a 2,50 metri e lungo 8 metri è stato innalzato abusivamente all’interno del centro storico, zona in cui il PRG non consentiva la realizzazione di nuove opere. Il Comune aveva emanato un ordine di sospensione dei lavori e demolizione del manufatto, ma il responsabile dell’abuso aveva presentato ricorso sostenendo che non gli era stato comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio e che, trattandosi di un muretto di contenimento, pertinenziale all’utilizzo della fossa settica di un immobile preesistente, l’opera non richiedeva il rilascio del permesso di costruire.

Ordine di demolizione

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso motivando la propria decisione spiegando che l’ordine di demolizione è un atto vincolato e la sua adozione è obbligatoria nel momento in cui sia accertata la presenza di opere abusive. Inoltre, per la fattispecie presa in causa, non è richiesta la preventiva comunicazione di avvio del procedimento. Come chiarito dai giudici, il muro di cinta o di contenimento è una struttura diversa dalla semplice recinzione, che invece ha caratteristiche tipologiche di minima entità ed è utile solo alla delimitazione della proprietà. Questo non ha natura pertinenziale “in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato”. Sempre secondo i giudici, il concetto di nuova costruzione comprende qualsiasi manufatto autonomo o capace di modificare un immobile preesistente, stabilmente infisso al suolo o ai muri di un’altra costruzione, in grado di modificare in modo durevole l’area su cui viene realizzato. Per le nuove costruzioni invece è necessario il permesso di costruire.

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