Con l’avvento del nuovo anno cambiano definizioni, strategie e regole tecniche verticali. Ecco tutte le novità in vigore dal 1° gennaio 2022, nessun cambiamento per le attività progettate entro questa data.
Cambia il Codice di prevenzione incendi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 24 novembre 2021, che modifica l’Allegato 1 del DM 5 agosto 2015, recante il Codice per la prevenzione degli incendi.
Nuove regole dal 1° gennaio
Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2022, cioè 30 giorni dopo la pubblicazione del DM 24 novembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2021. Il provvedimento in questione specifica che le nuove regole si applicano alle attività che saranno progettate a partire dal 1° gennaio 2022, nessun cambiamento invece per le attività già progettate entro questa data.
Le novità in programma
Il nuovo allegato punta a irrigidire i controlli e le procedure antincendio modificando termini, simboli e definizioni come quella relativa alla quota del compartimento, del luogo sicuro temporaneo e dell’uscita finale. Il provvedimento fornisce inoltre una nuova definizione di malfunzionamento che va a sostituire quella di disfunzione, e modifica la sezione S, contenente le strategie antincendio, e la sezione V sulle Regole Tecniche verticali. Proprio in merito a queste ultime, le modifiche riguardano in particolar modo le RTV 1 (Aree a rischio specifico), 2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive), 4 (Uffici), 6 (Autorimesse), 7 (Attività scolastiche), 8 (Attività commerciali), 9 (Asili nido), 10 (Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati), 11 (Strutture sanitarie) e 12 (Altre attività in edifici tutelati).