Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 10 maggio è entrata ufficialmente in vigore la nuova regola tecnica verticale per le strutture sanitarie contenuta nel DM 29 marzo 2021 e destinata alle strutture che superano i 25 posti letto e agli ambulatori con superficie maggiore di 500 metri quadri.
La nuova regola tecnica verticale
Il DM 29 marzo 2021 definisce le regole per la valutazione del rischio incendio, la localizzazione delle attività in base al rischio, le modalità di comunicazione, gli accorgimenti per garantire l’esodo, la disciplina dei controlli e le regole per la sicurezza degli impianti. Un provvedimento che si configura come simbolo di un cambio di approccio in merito al tema di prevenzione degli incendi, segnato dal Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) che ha definito le regole generali, cui vanno ad aggiungersi quelle dedicate ad ogni attività.
Come si applica la nuova regola tecnica?
La nuova regola tecnica verticale appena entrata in vigore è destinata a: strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25; RSA con numero di posti letto maggiore di 25; strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 metri quadri.
Nelle strutture con meno di 25 posti letto invece si applica le Regola Tecnica Orizzontale, ovvero regole di prevenzioni generali, comuni a tutte le attività, dettate dal DM 3 agosto 2015.