Le norme destinate alle strutture sanitarie con più di 25 posti letto o superficie superiore a 500 metri quadri entreranno in vigore dal 10 maggio 2021.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Regola tecnica verticale per le strutture sanitarie, contenuta nel DM 29 marzo 2021. La norma, in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione in G.U., sarà operativa dal 10 maggio 2021.
La prevenzione nelle strutture sanitarie
Il DM 29 marzo 2021 introduce una regola tecnica verticale specifica per le strutture sanitarie che va a implementare il DM 3 agosto 2015, contenente le norme tecniche per la prevenzione degli incendi. La precedente disposizione dettava delle norme di carattere generale, alle quali nel tempo si sono aggiunte le regole specifiche per i diversi settori. La nuova regola tecnica verticale si applica a: strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con un numero di posti letto superiore a 25, RSA con più di 25 posti letto e strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (anche riabilitative) di diagnostica strumentale e di laboratorio con una superficie complessiva superiore a 500 metri quadri. Per quanto riguarda invece le strutture sanitarie con meno di 25 posti letto ci si attiene alle regole di prevenzioni generali, comuni a tutte le attività, contenute all’interno del DM 3 agosto 2015.
La nuova regola tecnica
Il decreto in questione sancisce le regole per la valutazione del rischio incendio, la localizzazione delle attività in base al rischio, le modalità di comunicazione, gli accorgimenti per garantire l’esodo, la disciplina dei controlli e le regole per la sicurezza degli impianti. Un insieme di norme che si coordinano con il DM 18 settembre 2002, precedente all’adozione del Codice di prevenzione incendi che ha segnato un cambio di approccio in tema di prevenzione del rischio di incendi. Il Codice ha definito le regole generali, cui si aggiungono man mano quelle specifiche per ogni settore di attività.