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Appalti, integrare documenti è consentito anche dopo l’apertura delle buste

Il CdS, con la sentenza 6013/2019, ha chiarito che non esiste una divisione netta tra la fase di ammissione e la valutazione delle offerte economiche.

Nelle gare d’appalto non esiste una divisione netta tra la fase di ammissione e quella in cui vengono aperte le buste con le offerte economiche. Con la sentenza 6013/2019, il Consiglio di Stato ha affermato che l’accertamento dei requisiti e la richiesta di integrazione dei documenti di gara possono avvenire in qualsiasi momento.

Il caso

Il CdS ha preso in esame un caso riguardante una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria di un impianto idrico e delle infrastrutture ad esso collegate. Durante l’esame della documentazione, la Stazione appaltante aveva rilevato che un concorrente aveva presentato una polizza provvisoria relativa ad una diversa gara. Aveva quindi attivato la procedura del soccorso istruttorio per consentire la trasmissione del documento corretto.
Di seguito, la commissione di gara aveva disposto l’apertura delle buste economiche e poi sospeso la gara per completare il soccorso istruttorio. Dato che l’impresa ammessa con riserva aveva presentato una polizza sottoscritta in data successiva a quella per la presentazione delle offerte, la Stazione appaltante l’aveva esclusa. Sulla base delle offerte rimaste in gara, aveva escluso quelle anomale ed individuato la vincitrice. Uno degli altri concorrenti esclusi aveva successivamente presentato ricorso perché considerava illegittima l’aggiudicazione.
Secondo il ricorrente, la Stazione appaltante aveva violato il principio di invarianza della soglia di anomalia. Questo perché aveva determinato la soglia di anomalia dopo il completamento del soccorso istruttorio che, a suo avviso, lo aveva influenzato. Il ricorrente sosteneva inoltre che fosse stato violato anche il principio della necessaria separazione delle fasi di gara, in base al quale tra la fase di ammissione o esclusione e quella dell’apertura delle offerte economiche deve esserci una netta separazione.

Il parere dei giudici

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso affermando che questa distinzione radicale in realtà non esiste. Il riscontro della carenza dei requisiti di partecipazione, secondo i giudici, può avvenire in qualunque momento della procedura, quindi anche a buste aperte.
La fase di ammissione (e/o regolarizzazione e/o esclusione), conclude la sentenza, si estende per tutta la durata della procedura. Non importa che nel frattempo si sia proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Lo stesso principio vale anche per il soccorso istruttorio.

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