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Appalto integrato, come cambia secondo il Correttivo Codice Appalti

Correttivo Codice Appalti

Fino al 19 maggio 2018 sarà ancora possibile indire gare per quelle opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti

Il Codice Appalti, entrato in vigore il 19 aprile 2016, aveva cancellato l’appalto integrato causando qualche problema relativamente agli affidamenti di lavori pubblici in corso a quella data. Basti pensare, alla programmazione e attuazione delle risorse comunitarie con alcuni miliardi di euro di gare pronte ad andare in appalto integrato e che si sono bloccate con concreti rischi di successivi definanziamenti.

Non avendo quindi previsto tempi congrui per l’adeguamento progressivo, si è cercato di porre rimedio attraverso il d.lgs. 56/2017, Correttivo Codice Appalti, che ha introdotto alcune eccezioni al divieto di applicazione dell’affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori.

È il caso delle procedure di urgenza, come nei casi dei più recenti eventi sismici, e dei progetti definitivi che siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice degli appalti.

Affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, applicazione

Vediamo più nel dettaglio i casi in cui secondo il Correttivo è possibile l’applicazione dell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
Secondo l’art 59, comma 1, articolo già esistente nel d.lgs. 50/2016:

  • oltre il limite di 100 milioni di euro sarà possibile, per gli affidamenti a contraente generale, utilizzare l’affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori;
  • finanza di progetto;
  • affidamento in concessione;
  • partenariato pubblico privato;
  • contratto di disponibilità;

L’articolo 38 del d.lgs. 56/2017 (nuovo comma 1-bis dell’articolo 59 del codice), aggiunge i seguenti casi:

  • locazione finanziaria (disciplinato dall’articolo 187 del d.lgs. 50/2016);
  • opere di urbanizzazione a scomputo;
  • elemento tecnologico prevalente;

Un’altra condizione aggiunta con l’articolo 128, comma 1, lettera c) del d.lgs. 56/2017 (nuovo comma 4-bis dell’articolo 216 del codice):

  • interventi con progetti definitivi approvati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (19 aprile 2016) a condizione che la pubblicazione del bando avvenga entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 (entrato in vigore il 20 maggio 2017 e quindi entro il 19 maggio 2018).

Affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, progetti approvati prima del 19 aprile 2016

Il comma 4-bis dell’articolo 216 del codice (come disposto dall’articolo 128 del decreto correttivo d.lgs. 56/2017 stabilisce che il divieto di appalto integrato non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il provvedimento avrà quindi effetto fino al 19 maggio 2018.

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