X
iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato sulle ultime novità.

Il corso è stato aggiunto.
Clicca sul pulsante in basso per completare l'aquisto oppure clicca in qualsiasi punto fuori da questo box per chiuderlo e continuare la navigazione nel sito.

vai al carrello

Nessun prodotto nel carrello.

account
condividi

Ascensore condominiale, ecco quando non serve il permesso di costruire

Per l’installazione di un ascensore esterno in condominio non serve il permesso di costruire. Lo ha stabilito il Tar Lombardia, attraverso la sentenza 2065/2018.

Gli ascensori condominiali esterni non necessitano del permesso di costruire, ma è richiesto il consenso dell’assemblea condominiale. È la decisione del Tar Lombardia che, attraverso la sentenza 2065/2018, ha chiarito come l’ascensore esterno vada considerato come un vano tecnico anziché una nuova costruzione.

Le procedure per installarlo

I giudici hanno ribadito che, se l’installazione di un ascensore avviene all’esterno di un condominio, il permesso di costruire è considerato superfluo, in quanto non si tratta di una costruzione strettamente intesa bensì della realizzazione un volume tecnico teso ad innovare lo stabile. Ad ogni modo, l’intervento deve essere accordato necessariamente dalla maggioranza dei condomini.
L’articolo 78 del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), infatti, afferma che le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni da apportare negli edifici privati, volte a eliminare le barriere architettoniche agevolando la realizzazione di percorsi attrezzati, e l’installazione di dispositivi di segnalazione utili a favorire la mobilità dei ciechi negli edifici privati devono essere approvate in sede d’assemblea condominiale. Nel caso in cui il condominio si rifiuti di approvare la delibera, o non lo faccia entro tre mesi dalla richiesta per iscritto, i portatori di handicap, o chi ne esercita la tutela, possono installare a proprie spese strutture mobili e facilmente rimovibili, modificando inoltre l’ampiezza delle porte d’accesso per rendere più semplice l’accesso agli edifici e agli ascensori.

Il caso

Nel caso preso in esame dal Tar Lombardia, uno dei condomini, proprietario del primo piano e del sottotetto, aveva realizzato con Scia, un ascensore esterno con involucro in muratura ad uso esclusivo del proprio appartamento sulla facciata comune dell’edificio, da cui sarebbe derivato il totale accecamento di una finestra al servizio dell’atrio comune e la sensibile diminuzione dell’aerazione e dell’illuminazione della scala comune. L’opposizione dei proprietari del piano terra ha spinto il Comune ad annullare la Scia in autotutela dopo aver accertato l’assenza di alcuni requisiti, respingendo però la richiesta di demolizione dell’opera in quanto utile al superamento delle barriere architettoniche. Una decisione criticata dai giudici poiché, secondo il Tar, il Comune avrebbe dovuto verificare l’effettiva condizione sanitaria dei condòmini che avevano realizzato l’ascensore e accertare il consenso dell’assemblea condominiale. Il tribunale ha quindi invitato tutti gli attori a regolarizzare la propria posizione per la realizzazione dell’ascensore ai sensi delle norme vigenti.

Contattaci

contattaci per richiedere maggiori informazioni

© 2022 Studio Gamma Sas di Gallello A. & C.
powered by Idemedia®
Dal 7 al 26 agosto i nostri uffici saranno chiusi. La piattaforma FaD sarà sempre attiva per tutti gli utenti già iscritti, ma non sarà possibile procedere con nuove registrazioni. Le attività riprenderanno regolarmente il 28 agostoBuone vacanze da tutto lo Staff di StudioGamma.