L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare 7/E del 2018, illustra i requisiti per poter accedere al bonus ristrutturazione nei casi di demolizione, ricostruzione o ampliamento.
Il bonus ristrutturazione del 50% è accessibile per gli interventi che contemplano la demolizione e la ricostruzione solo se si mantiene la stessa volumetria dell’edificio precedente e se si tratta di fedele ricostruzione. E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare 7/E del 2018.
Demolizione e ricostruzione
L’Agenzia ha chiarito che con gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente. Nei casi in cui sono presenti demolizione e ricostruzione, infatti, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel totale rispetto della volumetria dell’edificio preesistente (eccezion fatta per le innovazioni necessarie all’adeguamento antisismico).
La detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia comporta uno spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario. L’Agenzia, infatti, ha ribadito che la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata all’area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, tale modifica non comporta la perdita del bonus. La detrazione viene invece negata quando si verifica un ampliamento della volumetria dell’edificio, il quale verrà considerato come “nuova costruzione”.
Bonus ristrutturazione in caso di ampliamento
Nel caso in cui la ristrutturazione comprenda un ampliamento dell’edificio, senza che quest’ultimo venga demolito, la detrazione si riferirà solo alle spese inerenti la parte esistente, poiché l’ampliamento si configura come una “nuova costruzione”. Il contribuente, per usufruire della detrazione 50% sulla parte esistente, ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale la detrazione 50% spetta anche per le spese relative all’ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto. Infatti, nel caso delle pertinenze sono agevolati anche i lavori di ‘nuova costruzione’: questo è il caso della costruzione ex novo del box auto (purché reso pertinenziale di una unità immobiliare) e la nuova costruzione di un garage, pertinenziale all’unità immobiliare.