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Calabria, pubblicata la nuova legge sismica

La Regione Calabria ha pubblicato la nuova legge sismica: in arrivo semplificazioni per la piattaforma digitale delle autorizzazioni sismiche

Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria la nuova legge sismica che corregge e migliora la LR 37/2015 ma, in particolar modo, definisce i principi normativi fondanti nel campo della prevenzione sismica le cui modalità operative saranno esplicitate nel Regolamento in fase di elaborazione.

Il Regolamento è stato preventivamente valutato sia dai tecnici di tutti i livelli, sia dagli uffici amministrativi preposti e, sulle diverse questioni di fondamentale importanza, vi è già un’ampia convergenza. Durante il mese di ottobre saranno nuovamente convocati gli Ordini professionali, per continuare le attività del tavolo tecnico necessarie a definire sia gli aspetti di dettaglio del regolamento che le semplificazioni da attuare sulla piattaforma digitale delle autorizzazioni sismiche.

La legge – come si apprende dal comunicato della Regione Calabria – è un “risultato davvero importante, frutto della concertazione tra il Dipartimento regionale delle infrastrutture e lavoro pubblici, gli Ordini professionali degli ingegneri, architetti e geologi della Calabria e l’Ance Calabria”.

“Il percorso è quindi tracciato e le positive modalità di interazione tra la Regione e il mondo delle professioni – ha commentato l’assessore delle infrastrutture Roberto Musmanno – lasciano ben sperare in una veloce definizione condivisa del regolamento, così come è avvenuto per la Legge”.

Le modifiche principali

Ecco alcune delle modifiche principali della nuova legge sismica:

  • art.3: nel comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 37/2015, le parole da “nei successivi” e fino a “costruzioni)” sono sostituite dalle seguenti: “nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall’articolo 52 dello stesso d.p.r. 380/2001”.
  • art. 4 (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 37/2015) 1. L’articolo 3 della l.r. 37/2015 è cosi modificato: a) nel comma 5, le parole da “emanate” e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “per le costruzioni previste dall’articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.”; b) nel comma 6, le parole da “nel capitolo” e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall’articolo 52 del d.p.r. 380/2001”;
  • art.5: l’articolo 4 della l.r. 37/2015 è cosi modificato: a) nel comma 2, le parole “Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo quanto previsto al comma 2 bis, ogni modifica strutturale”; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2.”; c) nel comma 6, dopo la parola “o” sono inserite le seguenti: “gli estremi;
  • art.7: l’articolo 6 della l.r. 37/2015 è così modificato: a) nel comma 2, le parole da “di tale” fino a “tali” sono sostituite dalle seguenti: “della piattaforma garantisce l’uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica,”; b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: “3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell’atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l’ausilio della piattaforma informatica di cui all’articolo 1, le seguenti verifiche: a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla: 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell’istanza e delle dichiarazioni; 2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall’articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all’articolo 90 del d.p.r. 380/2001; 3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria; 4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto; 5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell’esecutore se individuato; b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla: 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale; 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell’istanza e gli elaborati progettuali; 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali; 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali; 5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all’articolo 1, per come specificato nel regolamento di attuazione; relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall’articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e in particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018; 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni; 8) verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione. 3 bis. Il progettista resta comunque responsabile dell’intera progettazione strutturale. 3 ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano: a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore; b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto; c) le valutazioni sull’appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista. 3 quater. Nell’ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l’obbligo di effettuare l’esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.”.

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