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Codice Appalti, definiti i compensi per i commissari di gara

Correttivo Codice Appalti

Pubblicato il DM 12 febbraio 2018, attuativo del Codice Appalti, che definisce i compensi minimi e massimi dei commissari esterni. Per completare il meccanismo di funzionamento manca solo l’albo dei commissari che dovrà essere tenuto e gestito dall’Anac.

Le norme che regolano il funzionamento delle commissioni giudicatrici negli appalti sono sempre più vicine a uno sbocco definitivo. Le linee guida Anac n.5, utili a regolare le funzioni che si riferiscono alle commissioni, sono infatti state integrate dal DM 12 febbraio 2018, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), che definisce i compensi dei commissari esterni e le professioni tecniche che possono far parte della commissione esaminatrice.

Compensi e iscrizione all’albo

La misura del compenso sarà definita dalle Stazioni appaltanti in base alla complessità e all’importo dell’appalto, e dovrà rientrare nei limiti contenuti nell’Allegato A posto all’interno del decreto.
Ad esempio: nei servizi di ingegneria e architettura, per importi non superiori ai 200.000 €, il commissario ha diritto ad un compenso che oscilla tra i 3.000 e gli 8.000 €; per importi compresi tra 200.000 € e 1 milione, il compenso sale invece da un minimo di 6.000 ad un massimo di 15.000 €; fino ad arrivare alle gare di importo superiore a 1 milione di euro, per le quali è riconosciuto un compenso compreso tra i 12.000 € e i 30.000 €.

Discorso diverso per quanto concerne gli appalti di lavori, all’interno dei quali il compenso varia:
• dai 3.000 agli 8.000 € per gare di importo non superiore ai 20 milioni di euro;
• tra 6.000 e 15.000 € per gare di importo compreso tra i 20 e i 100 milioni di euro;
• tra 12.000 e 30.000 € quando l’importo della gara supera quota 100 milioni di euro.

Nei compensi sopra indicati sono comprese le tasse e i contributi, sono esclusi invece i rimborsi spese di cui si occupano direttamente le Stazioni appaltanti. Per i presidenti delle commissioni giudicatrici i limiti sono incrementati del 5%, sia per quanto riguarda quelli minimi che quelli massimi.

Il decreto stabilisce inoltre la quota d’iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei membri delle commissioni giudicatrici: 168 € annuali, non dovuti però dai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di commissario per la Stazione appaltante di appartenenza.

Commissioni giudicatrici e professioni tecniche

Il funzionamento delle commissioni di gara è stato disciplinato dalle apposite linee guida dell’Anac, le quali sottolineano rigidamente l’assoluta imparzialità di valutazione che devono garantire le commissioni. Queste possono essere composte sia da soggetti interni che esterni alla Stazione appaltante, a patto che siano iscritti all’albo tenuto dall’Anac.
Qualora gli importi siano inferiori alle soglie comunitarie, o a un milione di euro per i lavori, la stessa Stazione appaltante può riservare la possibilità di nomina per alcuni componenti interni. Il presidente deve invece essere esterno.

In caso di affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’Anac può autorizzare gli esperti della Stazione Appaltante come membri della commissione giudicatrice. Si può, inoltre, valutare caso per caso se nominare il RUP come membro della commissione per la valutazione della congruità delle offerte tecniche.

All’interno delle linee guida è presente l’elenco dei professionisti che possono far parte delle commissioni giudicatrici, suddivisi per ambito professionale, e le opere che possono essere giudicate, individuabili tramite gli stessi numeri indicati dal Dpr 143/2013.

 

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