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Codice Appalti, entra in vigore la legge Sblocca Cantieri

Cantieri

Da ieri è ufficialmente operativa la Legge 55/2019 “Sblocca Cantieri”. Tra le novità: appalto integrato, subappalto fino al 40% e nuove procedure fino a 1 milione. Ancora da definire le priorità delle opere da sbloccare.

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la Legge 55/2019 “Sblocca Cantieri”. Fino al 2020, in attesa di una nuova riforma del Codice Appalti, le gare dovranno seguire nuove regole come tetto al subappalto fino al 40%, possibilità di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori, procedura negoziata fino a 1 milione di euro, con soglie intermedie. Più flessibili i provvedimenti riguardanti i limiti sulle distanze tra edifici e le norme per gli interventi strutturali in zona sismica.
Le disposizioni dovrebbero velocizzare le nuove gare d’appalto, cioè quelle che saranno bandite a partire dal 18 giugno. Per quanto concerne le opere in attesa di sblocco, non si conoscono ancora con certezza i cantieri che usufruiranno della corsia preferenziale, spianata dalla nomina di un commissario e dalle deroghe alle norme sui contratti pubblici. Vediamo alcune delle principali novità operative del nuovo provvedimento.

Appalto integrato

Fino al 31 dicembre 2020 sarà consentito l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. Le Stazioni Appaltanti potranno pagare direttamente il progettista esterno all’impresa che si è aggiudicata l’appalto.

Regolamento unico

Tornerà il regolamento unico, che definirà, tra i vari argomenti, i livelli e i contenuti della progettazione. Il regolamento dovrà essere approvato entro 180 giorni, quindi a metà dicembre 2019. Spariranno invece le linee guida dell’Anac e i decreti Ministeriali.

Livelli della progettazione

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici “sopra soglia”.

Progettazione e realizzazione dell’opera

I progettisti che redigono il progetto da porre a base di gara possono partecipare alla gara per la realizzazione dell’opera progettata garantendo l’adozione di misure per non falsare la concorrenza. Anche gli archeologi possono partecipare all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate di beni architettonici. Mentre le Stazioni Appaltanti possono affidare le attività di progettazione di un’opera anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alla progettazione. L’affidamento della progettazione o dell’esecuzione di un’opera pubblica può avvenire nell’attesa che siano erogate le risorse già assegnate.

Manutenzione con progetto definitivo

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere affidati sulla base del progetto definitivo, a meno che non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.

Aggiudicazione con massimo ribasso e esame delle offerte

La Stazione Appaltante può scegliere in autonomia se utilizzare il massimo ribasso o l’offerta economicamente più vantaggiosa, senza doverlo motivare, e decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’idoneità degli offerenti.

Subappalto, limite al 40%

Il tetto del subappalto passa dal 30% al 40%. La Stazione Appaltante deve indicare nel bando la quota di lavoro o di servizi subappaltabili. Non è più obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori già dalla fase di offerta.

Verifica della progettazione interna alla SA

Per i lavori di importo compreso tra la soglia europea (5,5 milioni di euro) e 20 milioni di euro, la verifica preventiva della progettazione può essere effettuata anche dalle Stazioni Appaltanti nel caso in cui dispongano di un sistema di controllo di qualità.

Procedura negoziata fino a 1 milione di euro

Nelle gare di importo compreso tra 40mila euro e 1 milione di euro si può ricorrere sempre alla procedura negoziata consultando un numero di operatori via via crescente in base agli scaglioni di importo.

Certificati e cause di esclusione

In alcuni casi, la Stazione Appaltante può verificare direttamente presso gli enti certificatori l’eventuale presenza di cause di esclusione e ottenere i certificati col silenzio assenso.

Pareri e riserve

Il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici deve essere espresso per le opere di importo superiore a 75 milioni di euro entro 45 giorni. Si possono esprimere riserve anche sugli aspetti progettuali che hanno già affrontato la verifica dell’interesse archeologico e sarà estesa l’applicazione dell’accordo bonario.

Interventi strutturali in zona sismica

Modificando il Testo unico dell’edilizia, si snelliscono le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie relative agli interventi strutturali in zona sismica, che vengono classificati in base all’impatto sulla pubblica incolumità.

Distanza tra edifici

Le distanze minime tra edifici, previste dall’articolo 9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968, si applicheranno obbligatoriamente solo alle zone C di espansione. Gli interventi di demolizione e ricostruzione saranno consentiti nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, assicurando la coincidenza dell’area di sedime, del volume e dell’altezza dell’edificio ricostruito con quello demolito.

Sicurezza di scuole e strade nei piccoli Comuni

I Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti avranno tempo fino al 10 luglio 2019 per iniziare i lavori di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, finanziati con 400 milioni di euro dalla Legge di Bilancio 2019.

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