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Condono edilizio, nuova sentenza del Consiglio di Stato su oneri e demolizioni

Demolizioni degli edifici abusivi

Il mancato versamento degli oneri entro i tempi previsti dalla legge comporta il rifiuto della domanda di condono edilizio e la demolizione obbligatoria della costruzione abusiva.

Il Consiglio di Stato, attraverso la sentenza 1514/2018, ha chiarito alcune disposizioni inerenti al condono edilizio: la domanda non può essere accettata se non si pagano in tempo le rate dell’oblazione e degli oneri concessori. I termini dei versamenti sono previsti dalla legge e dunque tassativi, la morosità degli oneri, di conseguenza, fa scattare la demolizione obbligatoria.

Il caso

I giudici hanno esaminato il caso del proprietario di un immobile che attraverso una sopraelevazione aveva creato due unità immobiliari. Dopo aver chiesto la sanatoria ai sensi della Legge 326/2003, il proprietario si è visto respingere l’istanza dal Comune che ha motivato la decisione sottolineando il mancato pagamento da parte del soggetto richiedente della cifra esatta relativa alla prima rata dell’oblazione e degli oneri concessori, e dell’insolvenza riguardante la seconda e la terza rata. Il proprietario si è difeso sostenendo che il Comune, invece di emettere direttamente il provvedimento di diniego e il conseguente ordine di demolizione, avrebbe dovuto prima invitarlo a regolarizzare la domanda di sanatoria. Nettamente opposta, invece, la posizione di Tar e Consiglio di Stato che hanno confermato l’ordine di demolizione dell’abuso.

Termini di pagamento inderogabili

Il Consiglio di Stato ha evidenziato come all’interno della Legge 326/2003 siano previsti dei termini tassativi per il pagamento di oblazione e oneri concessori: 10 dicembre 2004 per la prima rata, 31 maggio 2005 per la seconda e 30 settembre 2005 per la terza. La legge sul condono edilizio, a tal proposito, ha introdotto una deroga alle norme che disciplinano l’assetto del territorio, necessaria per reperire risorse finanziarie attraverso le oblazioni richieste per concedere la sanatoria. Ciò avviene solo se, entro un lasso di tempo ben definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge. Secondo la sentenza del Consiglio di Stato infatti “consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni stesse comporterebbe, viceversa, una lesione duplice, perché i valori sottesi alla programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo ottenere i ricavi finanziari auspicati“.

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