Per fronteggiare le conseguenze finanziarie delle misure adottate per contrastare l’emergenza Coronavirus, il Governo ha istituito il Decreto “Cura Italia”: aiuti economici per circa 25 miliardi di euro.
Via libera del Consiglio dei Ministri in merito alle misure straordinarie per il contrasto all’emergenza Coronavirus: sostegno a ospedali, famiglie, lavoratori e imprese per un totale di circa 25 miliardi di euro, risorse che attiveranno flussi per 350 miliardi di euro.
I cinque punti cardine del Decreto
- 3,5 miliardi di euro destinati al Sistema Sanitario Nazionale e alla Protezione Civile;
- 10 miliardi di euro a sostegno dell’occupazione e al reddito dei lavoratori;
- Mobilitazione di circa 340 miliardi di euro per iniezione di liquidità nel sistema del credito con garanzie pubbliche per sospendere mutui e prestiti;
- Sospensione obblighi di versamento di contributi e tributi (scadenze al 31 maggio);
- Norme di sostegno a settori economici specifici.
Le misure per i lavoratori
- Fondo di integrazione salariale (1,3 miliardi di euro) e CIG in deroga (3,3 miliardi di euro) previsto per tutti i datori di lavoro;
- Congedo parentale speciale per 15 giorni o un bonus baby sitter di 600 euro (1,2 miliardi di euro) in alternativa per le famiglie con i figli a casa;
- Periodo di quarantena equiparato alla malattia per i lavoratori del settore privato;
- Stanziamento di 3 miliardi di euro e sospensione dei versamenti per i contributi previdenziali ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Le misure di sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito sono invece le seguenti:
- Cassa integrazione in deroga estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti e a tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Possibilità estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
- L’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- Indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. Misura destinata ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
- Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
- I professionisti non iscritti all’INPS possono usufruire delle Casse di Previdenza: Inarcassa ha deliberato i primi provvedimenti venerdì 13 marzo, qualche giorno prima la Cassa dei Geometri e la Cassa dei Periti Industriali hanno sospeso tutti i pagamenti mentre il Consiglio Nazionale dei Geologi ha deciso il differimento di ogni attività di recupero coattivo delle somme dovute fino al superamento dell’emergenza;
- Per il settore privato, equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19 (misura già inserita nel DL del 9 marzo 2020 per il settore pubblico);
- Per i genitori lavoratori, in seguito alla sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
- Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate.
Prime misure per gli appalti
Per far partire subito i cantieri e assicurare immediata liquidità, il decreto modifica l’articolo 35 del Codice Appalti, stabilendo che l’erogazione dell’anticipazione del 20% del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche in caso di consegna in via di urgenza. A sostegno degli interventi infrastrutturali finanziati con il Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le Amministrazioni potranno richiedere le anticipazioni finanziarie nella misura del 20% (anziché del 10%) a condizione che sia stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento (o il progetto definitivo in caso di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori).