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Correttivo Codice Appalti, in Gazzetta il testo definitivo

DM Parametri Nuovo Codice Appalti

Concluso l’iter parlamentare del decreto Correttivo Appalti, comprendiamo le più importanti novità e quando entreranno in vigore.

È in direttura d’arrivo la pubblicazione in Gazzetta del Correttivo Appalti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2017. Il testo definitivo, che avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 19 aprile, è quello firmato dal Presidente della Repubblica il 20 aprile e bollinato dalla Ragioneria di Stato; non subirà quindi più modifiche prima della pubblicazione.

Ricordiamo che il Correttivo Appalti entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta.

Comprendiamo quali sono le novità più significative e i nuovi provvedimenti attuativi, apportati da ANAC e Ministero delle infrastrutture:

Progettazione

La modifica del comma 8 dell’articolo 24 del codice rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, l’utilizzo delle tabelle dei corrispettivi approvate con il D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 – Decreto Parametri, così da tutelare i progettisti e i loro compensi che non potranno più essere subordinati all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.
Nell’ambito delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico, nonché dei concorsi di progettazione e di idee, è introdotta la possibilità di redigere il “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

Appalto integrato

Secondo il comma 1-bis introdotto dal nuovo Correttivo all’articolo 59, è possibile affidare all’impresa di costruzioni, nel caso in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, anche la progettazione.
Il ricorso all’appalto integrato, secondo quanto stabilito nel nuovo comma 1-ter, deve trovare puntuale motivazione riportata nelle determina a contrarre che deve chiarire la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all’affidamento congiunto e l’incidenza sui tempi di realizzazione in caso di affidamento separato di progettazione e lavori.

Manutenzione

Viene definita l’attività di manutenzione, quale combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione (art. 3);

Presidente della commissione giudicatrice

Per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il Presidente della commissione giudicatrice non può essere scelto all’interno dell’amministrazione ma deve essere nominato tra gli esperti iscritti all’albo tenuto dall’ANAC (art. 77).

Responsabile del procedimento

Sempre con l’art. 77 del Codice, al fine di evitare eventuali conflitti di interesse per i commissari, si prevede una valutazione, gara per gara, sulla nomina del responsabile del procedimento quale membro della commissione giudicatrice.

Criteri di aggiudicazione

In riferimento al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e nel rispetto del miglior rapporto qualità/prezzo, è stato introdotto un tetto massimo del 30 per cento per il punteggio economico. È inoltre possibile utilizzare il prezzo più basso per i lavori di importo non superiore ai 2.000.000 di euro quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria dell’esclusione automatica; per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro e per gli stessi affidamenti aventi un valore massimo inferiore o pari alla soglia comunitaria, soltanto se caratterizzati da elevata ripetitività e fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico oppure a carattere innovativo (art. 95).

Offerte anomale

Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la valutazione della soglia di anomalia può essere fatta quando siano ammesse almeno 5 offerte (art. 97);
Certificato di regolare esecuzione
Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 102, comma 8, del Codice, il certificato di collaudo è sempre sostituito da quello di regolare esecuzione per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, mentre sussiste la facoltà di emissione per i lavori fino a 1 milione di euro (art. 102);

Subappalto

All’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, abrogata la norma che prevedeva la possibilità di procedere al subappalto soltanto in caso di indicazione espressa del bando di gara.
Viene inserita un’ulteriore ipotesi di esclusione dal novero dei contratti di subappalto per le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
È infine resa obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta el caso di attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 105);

I poteri dell’ANAC

L’art. 211, comma 2, del Codice, prevedeva che l’ANAC potesse “raccomandare” alla stazione appaltante di correggere eventuali atti illegittimi, sanzionando l’eventuale inadempimento con una sanzione (da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 25.000,00). Il correttivo elimina questa norma e con essa qualsiasi connessa responsabilità del dirigente responsabile (art. 211).

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