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Direttore dei lavori e dell’esecuzione, via libera al decreto che ne regola le funzioni

Cantieri

Il Consiglio di Stato ha approvato la bozza del decreto che contiene le linee guida riguardanti le modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione. Chiesta maggiore chiarezza su alcuni punti per non suscitare equivoci.

Via libera alla bozza del decreto che regola le funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. Il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente sul testo in questione, chiedendo però alcuni accorgimenti al fine di rendere la normativa più trasparente e fugare ogni dubbio di interpretazione.

Incompatibilità di incarichi e rapporti col coordinatore per la sicurezza

Uno dei vincoli legati al direttore dei lavori è l’impossibilità di accettare nuovi incarichi dall’esecutore fino all’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il dubbio esposto dal Consiglio di Stato è proprio quello relativo al termine “nuovi”, una dicitura che potrebbe creare confusione in quanto l’incompatibilità si presenta anche nel momento in cui il direttore non abbia mai ricevuto incarichi dall’esecutore.
Un altro aspetto da chiarire è quello che riguarda i rapporti tra il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza nella fase dell’esecuzione dei lavori. All’interno della normativa in vigore attualmente, il coordinatore opera in piena autonomia, assumendo la totalità dei compiti legati alla sicurezza. Nella bozza del decreto, invece, si legge che il coordinatore deve rapportarsi al direttore dei lavori: una regola che secondo il Consiglio di Stato potrebbe aprire a possibili scenari di difficile interpretazione. Necessita chiarezza, inoltre, la funzione di coordinamento tra direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza previsto per il RUP.

Stato dei luoghi, accettazione dei materiali, avvalimento e verifiche

Da quanto emerge nella bozza del decreto, prima dell’avvio della procedura di gara e, su richiesta, prima della sottoscrizione del contratto, il direttore dei lavori deve fornire al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi. Anche in questo caso, il Consiglio di Stato – vista la differenza temporale tra le due procedure – ha sottolineato l’esigenza di spiegare in modo più dettagliato le circostanze in cui il RUP può chiedere l’attestazione prima della sottoscrizione del contratto, chiarendo che il direttore dei lavori non deve fornire un’attestazione ex novo, bensì integrare quella precedente.
La bozza del decreto stabilisce, inoltre, che il direttore dei lavori verifichi la corrispondenza dei materiali utilizzati a quelli indicati nel progetto e nel capitolato d’appalto. In determinati casi, il direttore dei lavori può rifiutare i materiali, una possibilità confermata dai giudici che hanno ribadito come la formulazione della norma potrebbe far sorgere il dubbio che si tratti di un obbligo del direttore dei lavori.
L’ultimo argomento da chiarire, secondo il Consiglio di Stato, è quello relativo ai controlli effettuati dal direttore dei lavori in caso di avvalimento, i quali devono riguardare solo i requisiti di capacità tecnica, poiché, in caso contrario, si potrebbe desumere un maggiore potere decisionale.

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