Aggiornato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: nuove norme sul conflitto di interesse e obbligo di contabilità elettronica.
Dopo un’attesa durata diversi mesi, sono state aggiornate le linee guida attuative del Codice Appalti, aventi ad oggetto la figura e i compiti del direttore dei lavori, dall’attestazione dello stato dei luoghi fino al collaudo. Il testo, elaborato a novembre del 2011 e bocciato in un primo momento dal Consiglio di Stato, è stato revisionato tenendo conto delle indicazioni del Cds e inviato alla Conferenza Unificata.
Imparzialità
L’imparzialità è uno dei principi cardine del nuovo testo aggiornato. Il direttore dei lavori, infatti, nel rispetto dell’articolo 42 del Codice Appalti (D. lgs. 50/2016) sul conflitto di interesse, non potrà intrattenere interessi economici durante lo svolgimento dei lavori, vigilando e dirigendo questi ultimi in modo totalmente neutrale. Tutti gli eventuali rapporti con l’impresa che esegue i lavori dovranno essere segnalati alla Stazione Appaltante, inoltre, fino al momento previsto per il collaudo dell’opera, il soggetto in questione non potrà accettare incarichi professionali dall’esecutore.
Doveri e rapporti con il RUP
Uno dei compiti del direttore dei lavori è quello di verificare che in cantiere siano usati i prodotti, materiali e sistemi previsti all’interno del progetto e del capitolato d’appalto. Questi, prima di avviare la procedura disposta per la scelta del contraente, dovrà inviare al RUP (Responsabile unico del procedimento) i documenti inerenti allo stato dei luoghi, garantendo nel contempo l’assenza di impedimenti che potrebbero ostacolare lo sviluppo del progetto.
Nel corso dell’esecuzione dell’opera, il direttore dei lavori è tenuto a seguire le indicazioni del RUP, ma può manifestare il suo dissenso nel caso in cui ritenga che la regolare esecuzione del contratto possa essere pregiudicata. Sarà compito del RUP tener conto delle segnalazioni o confermare la sua posizione, fattispecie in cui il direttore dei lavori dovrà attenersi a quanto stabilito.
Varianti e contabilità elettronica
Se durante l’esecuzione del contratto si rendono necessarie delle varianti in corso d’opera, il direttore dei lavori ha il compito di assistere il RUP nelle operazioni di verifica, al fine di dimostrare che la variante non è attribuibile alla Stazione Appaltante e non era ipotizzabile nel momento in cui è stato stilato il progetto.
Il direttore dei lavori deve inoltre proporre le modifiche necessarie senza concedere varianti non preventivamente autorizzate dal RUP, altrimenti risponderà personalmente delle conseguenze.
Tra le innovazioni apportate all’interno delle linee guida, spicca un nuovo sistema di contabilità elettronica in grado di garantire l’autenticità dei dati inseriti, con un sistema semplificato riservato ai lavori di importo inferiore a 40mila euro.