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Edilizia, criteri ambientali minimi: i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente

criteri ambientali minimi

Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito i dubbi relativi al raggio di applicazione dei criteri ambientali minimi nell’edilizia, delucidazioni anche in merito alle competenze dei professionisti e le valutazioni sui materiali.

In seguito all’entrata in vigore del decreto 11 ottobre 2017, riguardante i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici“, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato nell’apposita sezione i chiarimenti relativi alle domande più frequenti (FAQ) sull’argomento, che rientra tra le norme attuative del nuovo Codice Appalti.

Applicazione

Il Ministero ha chiarito che l’applicazione obbligatoria dei criteri ambientali minimi è imputabile solo agli interventi previsti espressamente dal decreto, mentre per casi eccezionali – come ad esempio i restauri – i CAM non sono strettamente necessari, nonostante le Stazioni Appaltanti siano tenute a prenderli in considerazione. Identico discorso per quanto riguarda i materiali, soggetti esclusivamente ai casi previsti dalla legge.

Competenza dei professionisti

Il Ministero dell’Ambiente ha provveduto, inoltre, a stilare la lista dei soggetti abilitati ad effettuare la diagnosi energetica, ovvero:

  • EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024;
  • Auditor energetico – AE, certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5;
  • ESCo (Energy Service Company), certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014.

Sarà compito della Stazione appaltante, a seconda dei CAM, accertare l’affidamento della progettazione a professionisti accreditati. Minambiente ha poi ribadito che si tratta di professionisti che hanno sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i rating systems più diffusi (LEED, WEEL, BREEAM, etc). Oltre all’ambito energetico, tali professionisti dovranno avere competenze anche in materia di sostenibilità degli edifici, potranno essere dunque: LEED AP, WEEL AP, BREEAM AP, etc.
La stazione appaltante potrà verificare tale requisito tramite una richiesta dello specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024.

Criteri ambientali minimi e valutazione dei materiali

In conclusione, il Ministero dell’Ambiente ha espresso alcune delucidazioni inerenti al calcolo degli incentivi destinati all’utilizzo di materiali riciclati post consumo e materia recuperata o riciclata, aggiungendo le corrette modalità di valutazione sulle sostanze pericolose e i requisiti da seguire nell’installazione degli impianti.

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