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Fattura elettronica, ecco i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio sito web, chiarisce alcuni aspetti legati all’obbligo di fatturazione elettronica entrato in vigore il 1° gennaio.

Con l’avvento del 2019 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria. Un provvedimento che ha scatenato parecchi dubbi tra i professionisti, molti dei quali colti impreparati da diverse sfaccettature poste dalla nuova legge. Proprio per questo motivo, il Fisco ha cercato di chiarire alcuni aspetti con una serie di Faq pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della sezione dedicata alla fatturazione elettronica.

Fattura differita

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, anche con la fatturazione elettronica è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972. La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione dei servizi. Per esempio: se la prestazione in oggetto è avvenuta il 20 gennaio 2019, la fattura elettronica potrà essere emessa il 10 febbraio 2019. Esistono però alcune condizioni. Se la prestazione o il servizio prevede un invio di merce o materiali, questa deve essere accompagnata dal documento di trasporto (DDT) indicante la data in cui avviene la prestazione (20 gennaio 2019). Bisogna inoltre datare la fattura al 10 febbraio 2019, ma inserendo i riferimenti al documento redatto al momento dello svolgimento della prestazione o del servizio. È infine necessario far concorrere l’Iva alla liquidazione del mese di gennaio. Anche per le prestazioni professionali è possibile il differimento dell’emissione della fattura elettronica. Invece del DDT, si può utilizzare la fattura proforma o “avviso di parcella” come documento idoneo a descrivere il servizio fornito.

Regime dei ‘minimi’ e spesometro

Le fatture emesse da professionisti o autonomi nel regime dei minimi o in quello forfettario o in regime di vantaggio non sono più soggette allo spesometro. Secondo l’articolo 1, comma 3bis, del D.lgs. 127/2015, esiste l’obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato. Ricordiamo che per i minimi e i forfettari la fatturazione elettronica è facoltativa.

Clienti senza Partita Iva

Il Fisco ha spiegato che il professionista è sempre obbligato ad emettere la fattura elettronica e a consegnare al cliente una copia in formato analogico, ad esempio cartaceo o pdf, o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad ottenere la copia. Non è invece possibile chiedere al cliente di scaricare la fattura dal sistema di interscambio (SdI).

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