Il Consiglio di Stato spiega la differenza tra variante e miglioria specificando entro quali limiti è possibile modificare le offerte.
Attraverso la sentenza 6793/2019, il Consiglio di Stato ha esposto alcune delucidazioni utili a distinguere miglioria e variante, fattispecie determinante all’interno dello svolgimento di una gara d’appalto.
La differenza
Secondo i giudici del CdS, all’interno delle gare d’appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le migliorie comprendono tutti gli aspetti tecnici che il progetto a base di gara della Stazione Appaltante ha lasciato aperte. A differenza delle caratteristiche progettuali stabilite dall’Amministrazione che invece non possono essere soggette a cambiamenti. In merito alle varianti, invece, queste costituiscono modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale e possono essere ammesse solo se autorizzate nel bando di gara in maniera preventiva, definendone i limiti dietro manifestazione espressa della Stazione appaltante. Le proposte migliorative sono dunque espedienti tecnici che non influiscono su struttura, funzione o tipologia del progetto, ma riguardano singole lavorazioni o aspetti tecnici.
Il caso
Il caso preso in esame dal Consiglio di Stato riguardava una gara per la realizzazione di una scuola da assegnare seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Uno dei partecipanti aveva proposto l’inserimento di una tettoia frangisole a copertura di un lucernario ma l’offerta era stata esclusa poiché la variante era considerata inammissibile. Decisione ribaltata in seguito dal Consiglio di Stato, organo che ha stabilito l’assenza di impatto della tettoia sull’affidabilità sismica, fattispecie che non ha bisogno del parere dell’Ufficio regionale deposito sismico. A prescindere dal permesso di costruire, infatti, ciò che va valutato sono soprattutto le conseguenze che il manufatto potrebbe produrre sulle strutture. In base a questa serie di motivi, la tettoia non può essere identificata come variante essenziale e di conseguenza la Stazione Appaltante non avrebbe dovuto escludere l’offerta in questione.