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I soggetti della sicurezza e la loro formazione

Corsi di Formazione Preposto in E-learning

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 nuovo “Testo Unico” delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il nuovo Testo Unico, successivamente integrato dal D.Lgs. n. 106/09, accorpa al proprio interno le norme sulla sicurezza, abroga provvedimenti ormai datati, coordina le diverse disposizioni e aggiorna le deliberazioni tecniche di maggior rilievo.

Datore di lavoro

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione; sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società stesse e l’associato in partecipazione.

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Quali imprese devono osservare il D.Lgs. n. 81/08 aggiornato D.Lgs. n. 106/09

Il decreto si applica a tutti i settori di attività e a tutte le aziende in cui siano presenti lavoratori (e soggetti equiparati).

Pertanto vi rientrano:

  • Tutte le imprese con lavoratori subordinati (anche se part-time, a tempo determinato, con contratto di apprendistato, ecc.);
  • Le società senza dipendenti, ma con più di un socio che presti attività lavorativa in azienda;
  • Le imprese familiari (costituite ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile) con        dipendenti o collaboratori non indicati nell’atto costitutivo.

Il soggetto su cui gravano gli obblighi previsti dal decreto è il datore di lavoro, inteso come il soggetto che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Chi è il datore di lavoro

In una ditta individuale è il titolare

In una società di persone è il socio con rappresentanza legale piena

In una società in accomandita è il socio accomandatario

In una società di capitali è l’amministratore

Il servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Il servizio di prevenzione e protezione (SPP) è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi (interni o esterni all’azienda) incaricati dell’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dell’azienda, ovvero dell’unità locale.

E’ composto da:

  • Addetti del Servizio di prevenzione e protezione (ASPP);
  • Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Nei casi definiti dalla normativa, i compiti propri del SPP possono essere svolti direttamente dal datare di lavoro.

RSPP – Datore di Lavoro

Il datore di lavoro può designare quale responsabile:

  • se stesso (nelle aziende sino a 200 addetti);
  • un socio (anche se privo di rappresentanza legale);
  • un dipendente;
  • un soggetto esterno all’azienda.

I corsi di formazione

Il responsabile deve frequentare un apposito corse di formazione.

Se il datare di lavoro designa se stesso, il corso ha una durata compresa tra 16 e 48 ore. Se il datare di lavoro designa persona diversa da se stesso il corso ha durata variabile in ragione dell’attività svolta dall’aziende e deve essere conforme a quanto previsto dall’accordo 26 gennaio 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, il datare di lavoro indice almeno una volta all’anno una riunione con il Responsabile del SPP, il medico competente (ove previsto) ed il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

Addetto prevenzioni Incendi

Cos’è la prevenzione incendi.

Per prevenzione incendi si intende quel complesso di misure comportamentali, formative e informative, tecnico-organizzative finalizzate e idonee a ridurre la probabilità di insorgenza di incendi e la gravità delle conseguenze. Devono essere poste in essere da ogni impresa, a prescindere dal numero di persone occupate.

Gli addetti alla prevenzione incendi e al pronto soccorso sono le persone incaricate di affrontare e gestire le situazioni di emergenza che possono presentarsi in azienda.

La designazione è effettuata in forma scritta. Il datore di lavoro può designare:

  • se stesso (nelle aziende sino a 200 addetti);
  • un socio (anche se privo di rappresentanza legale);
  • un dipendente.

La documentazione è conservata in azienda a disposizione dell’organo di vigilanza.

Occorre garantire la presenza almeno di un addetto per ogni unità locale durante l’intero orario di svolgimento dell’attività dell’impresa, in tutte le giornate lavorative.

La formazione degli addetti

I lavoratori designati debbono frequentare appositi corsi di formazione i cui contenuti e durata devono essere conformi a quanto previsto da apposito provvedimento di prossima emanazione. In attesa di questo provvedimento si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 10 marzo 1998 che prevedono corsi della durata di:

  • 16 ore per aziende con livello di rischio “elevato”
  • 8 ore per aziende con livello di rischio “medio”
  • 4 ore per aziende con livello di rischio “basso”

Occorre conservare in azienda disposizione dell’organo di vigilanza le designazioni e copia degli attestati di frequenza ai corsi di formazione.

Il Primo Soccorso e la nomina degli addetti

Cos’è il pronto soccorso aziendale

Per “pronto soccorso aziendale” si intende il servizio interno di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, cioè l’insieme di persone e mezzi finalizzato a prestare soccorso ad un infortunato sul luogo di lavoro. È organizzato dal datore di lavoro, sentito il medico competente (ove designato) .

Il datore di lavoro deve:

Identificare il gruppo di rischio della propria impresa

Le imprese sono classificate in tre gruppi, in ragione della tipologia di attività svolta, del numero degli occupati e dei fattori di rischio potenzialmente presenti. Ad ogni gruppo corrispondono specifici obblighi.

GRUPPO A)

  • Chi: aziende con oltre 5 lavoratori con indice infortunistico INAIL superiore a 4
  • Adempimenti:corso di 16 ore per il personale designato; comunicazione ad ASS
  • Disponibilità in azienda della cassetta di pronto soccorso

GRUPPO B)

  • Chi:aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A
  • Adempimenti:corso di 12 ore per il personale designato; comunicazione ad ASS
  • Disponibilità in azienda della cassetta di pronto soccorso

GRUPPO C)

  • Chi:aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A
  • Adempimenti: corso di 12 ore per il personale designato; comunicazione ad ASS
  • Disponibilità in azienda del pacchetto di medicazione

Predisporre le attrezzature obbligatorie

Occorre dotarsi delle attrezzature minime di pronto soccorso previste dal D.M. n. 388/03, ovvero il pacchetto di medicazione o la cassetta di pronto soccorso

Designare e formare gli addetti al pronto soccorso

La designazione è effettuata in forma scritta. È obbligatoria sempre, a prescindere dal numero di lavoratori occupati in azienda. Il datore di lavoro può designare:

  • se stesso;
  • i dipendenti;
  • i soci.

La documentazione è conservata in azienda a disposizione dell’organo di vigilanza. I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.

La designazione degli addetti

Occorre designare persone fisicamente presenti in azienda (non autisti, agenti, ecc.). In particolare:

  • deve essere garantita la presenza di almeno un addetto per ogni unità locale durante l’intero orario di svolgimento dell’attività dell’impresa;
  • le attività che lavorano su più turni (come alberghi, panifici, ecc.) devono avere sempre almeno un addetto in servizio per ogni turno di lavoro;
  • la designazione è fatta per ogni unità locale dell’azienda (es. tre unità locali: minimo tre addetti, uno per ogni unità).

La formazione degli addetti

I lavoratori designati debbono frequentare apposito corso di formazione, la cui durata per le attività commerciali, della ristorazione, dei servizi e alberghiere è di 12 ore. Ogni 3 anni occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore. I corsi devono rispettare i contenuti previsti dal D.M. n. 388/03.

RLS

Nomina del RLS

Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza:

  • è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
  • può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo;
  • può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Numero minimo dei RLS

In ogni caso il numero minimo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è il seguente:

  • un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
  • tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
  • sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

Qualora non si proceda alla elezioni, le funzioni di RLS sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale.

La formazione del RLS

Il rappresentante dei lavoratori ha diritto a una specifica formazione iniziale della durata minima di 32 ore. Annualmente il Rappresentante dei lavoratori deve frequentare un corso di aggiornamento di durata non inferiore a:

  • 4 ore per le aziende che occupano da 15 a 50 dipendenti,
  • 8 ore per le aziende che occupano più di 50 dipendenti.

La formazione di lavoratori e rappresentanti deve avvenire in orario di lavoro, senza oneri economici a carico dei lavoratori.

Tutte le aziende in cui non è stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza versano ad un fondo costituito presso l’INAIL un contributo pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda stessa.

Informare e formare i lavoratori

I diritti dei lavoratori

Ogni lavoratore deve essere informato circa:

  • i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa in generale;
  • i rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza, le disposizioni aziendali in materia;
  • i pericoli connessi all’uso di preparati e sostanze pericolosi;
  • le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
  • le procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • i nominativi dei lavoratori addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi;
  • il nominativo del Responsabile e degli Addetti del Servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente (ove previsto).

Lavoratori immigrati

Se l’attività di informazione deve riguardare lavoratori immigrati, occorre una preventiva verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo

La formazione dei lavoratori

Ogni lavoratore ha diritto a ricevere adeguata e sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni, alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Durata e contenuti dei corsi

La durata e i contenuti minimi della formazione devono essere conformi a provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di prossima emanazione.

La formazione deve avvenire in occasione:

  • dell’assunzione;
  • del trasferimento o cambiamento di mansione;
  • dell’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie e di sostanze o preparati pericolosi;

e deve essere ripetuta periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi.

L’informazione ai lavoratori

I lavoratori devono essere informati del loro diritto di eleggere un proprio rappresentante per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro: il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le modalità di elezione sono definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Qualora non si proceda all’elezione, le sue funzioni di rappresentante sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori territoriali o di sito produttivo.

Diritti sindacali

Ogni lavoratore può, se lo ritiene opportuno, esercitare l’attività sindacale e parteciparvi sul luogo di lavoro.

Tra questi diritti rientra certamente quello di nominare un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

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