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Il divieto di edificare può essere giustificato dalla necessità di minimizzare il consumo del suolo? Ecco la risposta del Tar Lombardia

I giudici del Tar Lombardia spiegano come il divieto di edificare su un’area non possa essere giustificato in modo generico dalla necessità di minimizzare il consumo del suolo.

La necessità di minimizzare il consumo del suolo non può essere utilizzata genericamente come giustificazione per il divieto di edificare su un’area. Prima è doveroso condurre delle istruttorie e solo in seguito al manifestarsi di una situazione critica è possibile modificare in tal senso il Piano di Governo del Territorio. Lo ha chiarito il Tar della Lombardia con la sentenza 240/2021.

Divieto di edificare e consumo di suolo

Il Tribunale si è pronunciato sul ricorso di un imprenditore agricolo nei confronti della delibera del Comune che conteneva la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT). L’imprenditore aveva bisogno di realizzare una struttura edilizia che ospitasse un deposito di materiali, un ricovero di mezzi agricoli, un ufficio e una piccola residenza del conduttore. A tal proposito, la variante approvata dal Comune aveva introdotto una disciplina urbanistica considerata peggiorativa dall’imprenditore, poiché i terreni sui quali voleva edificare erano stati classificati come “presidi rurali” e sottoposti ad un regime di inedificabilità assoluta. Per questo motivo, il Comune aveva giustificato la propria scelta manifestando la volontà di adattarsi al principio del “consumo di suolo zero”.

L’obiettivo non può essere generico

I giudici hanno accolto il ricorso dell’imprenditore ribadendo che le norme del PGT approvato dal Comune contrastano con gli articoli 59 e 60 della LR 12/2005 della Lombardia, i quali definiscono gli interventi edificatori ammissibili nelle aree destinate all’agricoltura e ne individuano i presupposti soggettivi e oggettivi. Il PGT introduce una disciplina diversa da quella contenuta nella Legge Regionale, che garantisce a tutti gli imprenditori agricoli il diritto di realizzare le opere necessarie alla conduzione del fondo. Il Tar ha aggiunto che la normativa regionale è sovraordinata rispetto al PGT, motivo per cui quest’ultimo non può prevedere regole diverse. Il Tribunale non ha considerato accettabile la motivazione di minimizzare il consumo di suolo dal momento che il Comune non aveva condotto un’effettiva analisi sulla situazione esistente né rilevato criticità tali da individuare obiettivi strategici da rispettare per le future edificazioni. Per questa serie di motivi, il Tar ha annullato le parti del PGT che andavano in contrasto con la normativa regionale.

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