Attraverso la sentenza 40922/2018, la Cassazione ha spiegato i casi in cui sarebbe necessario delegare il controllo sulla sicurezza ad un professionista.
Il responsabile dei lavori risponde degli eventuali infortuni agli operai in cantiere. Lo ha spiegato la Cassazione, che attraverso la sentenza 40922/2018, ha ribadito che, se non si nomina un tecnico, la responsabilità e l’onere del risarcimento ricadono sul committente, ad esempio il caso di un padrone di casa che ha chiamato un operaio per svolgere degli interventi.
La Cassazione ha chiarito che nei lavori edili è il responsabile dei lavori a rispondere di eventuali infortuni. Questa figura, come ricordato dai giudici, di solito è un tecnico, ad esempio l’ingegnere o l’architetto cui sono stati affidati i lavori di ristrutturazione. Il progettista gestisce infatti gli operai, ne controlla l’operato e si assume le conseguenze civili e penali di eventuali incidenti.
Come agire se manca il responsabile dei lavori?
I giudici hanno spiegato che molto spesso, in caso di lavori di modesta entità, il committente affida direttamente l’incarico all’operaio o all’impresa, senza ricorrere ad un progettista. Questo capita per lavori ritenuti semplici, come ad esempio la pitturazione delle pareti.
In mancanza di un tecnico nominato come responsabile dei lavori, tutta una serie di incombenze ricade però sul committente, cioè sul padrone di casa. Quest’ultimo, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, deve mettere l’appaltatore in condizione di operare in sicurezza. Per questo non è sufficiente segnalare i pericoli, ma è necessario procedere alla loro eliminazione prima che l’attività inizi.
Il committente deve quindi rispettare una serie di obblighi tipici del datore di lavoro, cioè predisporre un piano di valutazione dei rischi, proteggere gli operai dal rischio di eventuali cadute, vigilare sullo stato di fatto esistente in cantiere, informare le maestranze presenti sui luoghi di eventuali rischi.
In caso di infortunio in un cantiere privo del responsabile dei lavori, la responsabilità civile e penale ricade quindi sul committente, che è obbligato anche al pagamento del risarcimento. Per evitare le responsabilità, ha concluso la Cassazione, il committente nell’oggetto dell’incarico deve inserire la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere.