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Lavori pubblici, il tetto al subappalto è utile per contrastare le infiltrazioni criminali nei contratti?

Anac e UE criticano la normativa italiana che riguarda il subappalto suggerendo un sistema con limiti variabili e controlli immediati sui potenziali subappaltatori.

La limitazione del subappalto è possibile ma non nei modi stabiliti dalla legge italiana. È quanto sostiene l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) che mediante un atto di segnalazione ha invitato il legislatore ad una revisione della norma che regolamenta i contratti pubblici. Un parere espresso in seguito alla sentenza emessa a settembre dalla Corte di Giustizia Europea che ha giudicato illegittimo il tetto massimo al subappalto oltre che inutile per tamponare il rischio di infiltrazione criminali.

Il parere dell’UE

Per la Corte di Giustizia Europea la normativa italiana che riguarda il subappalto limita la concorrenza senza proteggere in modo corretto i contratti pubblici dalle potenziali infiltrazioni criminali. Nonostante l’esistenza di un tetto del 40% alle lavorazioni subappaltabili, grazie al decreto Sblocca Cantieri è stato sospeso l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in fase di offerta fino al 31 dicembre 2020. Secondo i giudici europei infatti il limite del subappalto potrebbe essere rimosso, a patto che si analizzino correttamente i documenti di gara dai quali dovrebbe palesarsi l’intenzione di subappaltare e i subappaltatori proposti. Solo in questo modo l’amministrazione sarà in condizioni di verificare le loro capacità in occasione della valutazione delle offerte e della selezione dell’aggiudicatario. In sintesi, l’Unione Europea sostiene che in presenza di obblighi informativi e di adempimenti procedurali per i quali l’impresa subappaltatrice può essere soggetta a controlli simili a quelli che ricadono sull’impresa aggiudicataria, il limite al subappalto non costituisce più uno strumento efficace per garantire l’integrità del mercato dei contratti pubblici.

Le proposte dell’Anac

Per l’Anac la normativa italiana dovrebbe essere riscritta. In base al parere dell’UE, che di fatti non lascia spazio alla possibilità di ricorrere al subappalto in modo illimitato, l’Anticorruzione sostiene che bisognerebbe dare alle Stazioni Appaltanti la possibilità di fissare i limiti al subappalto in base al settore economico e alla natura dei lavori o dei servizi da svolgere. Per questo la proposta dell’ente consiste nel mantenimento del divieto di subappalto dell’intera commessa o di una sua parte rilevante, ma, contemporaneamente, l’obbligo a carico della Stazione Appaltante di motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara. L’obbligo di indicare i subappaltatori già in fase di gara al fine di consentire alla stazione appaltante di conoscere preventivamente i soggetti incaricati e di effettuare le opportune verifiche è invece il suggerimento per bilanciare la maggiore libertà di subappalto. In caso di limiti al subappalto adeguatamente motivati ma entro determinate soglie, si potrebbe confermare l’attuale sistema della mera indicazione della intenzione di subappaltare alcune parti del contratto e di verificare il subappaltatore in fase di autorizzazione. Oltre determinate soglie, invece, si potrebbe prevedere la verifica obbligatoria dei subappaltatori anche in fase di gara.

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