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Materiali isolanti, Enea chiarisce le norme di ammissibilità per il Superbonus 110%

L’ente ha aggiornato la nota di chiarimento che contiene le indicazioni utili sotto il profilo tecnico e normativo in merito all’ammissibilità a Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Facciate.

Nuova nota di chiarimento di Enea in risposta alle richieste legate all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico degli edifici. L’ente precisa che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dal Superbonus 110%, dall’ecobonus e dal bonus facciate bisogna rispettare: i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali e i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali, che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.

All’interno di questo aggiornamento datato 2 dicembre, Enea sottolinea il fattore tempo precisando che per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 6 agosto 2020) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010. Al contempo, per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’Allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020.

Confermata invece la normativa per il calcolo del valore della trasmittanza dell’elemento edilizio: la norma UNI EN ISO 6946 e l’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.Lgs 106/2017 per la messa in commercio dei prodotti da costruzione.

Gran parte del chiarimento è stato inoltre dedicato alle attuali regole comunitarie e nazionali per i materiali isolanti, distinguendo quelli con marcatura CE: materiali che hanno norma di prodotto armonizzata o il rilascio di un ETA (European Technical Assessment), da quelli senza marcatura CE o marcati CE ma per i quali in DoP (dichiarazione di prestazione) non sono dichiarate le prestazioni relative al requisito “risparmio energetico e ritenzione del calore”.

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