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Normativa antincendio, ecco le nuove disposizioni per i condomìni

Antincendio

Entra in vigore il DM 25 gennaio 2019, il decreto aggiorna il precedente DM 246/1987 e predispone le nuove misure di prevenzione antincendio per i condomìni.

Lunedì 6 maggio è entrato in vigore il DM 25 gennaio 2019 sulla sicurezza antincendio nelle abitazioni, provvedimento che introduce alcune misure di prevenzione adeguate all’altezza antincendi degli edifici. Da ricordare che con questo termine, negli edifici civili, non si intende l’altezza di gronda ma l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Cosa prevedono le nuove regole?

Il nuovo decreto individua quattro livelli di prestazione a seconda dell’altezza antincendi dell’edificio: L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri; L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri; L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri; L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Per ogni gruppo sono indicati i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti. Con l’aumentare dell’altezza antincendi, il decreto introduce alcune misure preventive e attività di pianificazione dell’emergenza. Negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri o con più di mille occupanti scatta inoltre l’obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell’emergenza.

L’applicazione delle nuove norme

A partire dalla sua entrata in vigore, il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti che siano oggetto di interventi che comportano la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
Gli edifici esistenti avranno due anni di tempo per l’adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Invece, per mettersi in regola e adottare le misure organizzativo-gestionali, calibrate in funzione dell’altezza degli edifici, previste nella nuova norma, i condomini esistenti (di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri) avranno un anno di tempo.

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