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Normativa antincendio nei luoghi di lavoro, pronto il nuovo decreto

Antincendio

Stabilite le misure per la riduzione dei rischi: il decreto si applicherà a tutti i luoghi di lavoro e sostituirà le norme del 1998.

Si avvicina la riforma della normativa antincendio nei luoghi di lavoro. La bozza, delineata dai Vigili del Fuoco e approvata nella seduta del 28 novembre 2018, stabilisce i criteri da seguire sia per valutare il rischio incendio all’interno dei luoghi di lavoro che per stabilire le conseguenti misure da adottare per ridurre la probabilità di innesco e per contenere le conseguenze in caso di incendio.

La bozza del decreto

Secondo la bozza, il datore di lavoro deve adottare le misure per ridurre la probabilità di insorgenza di incendio, realizzare vie e uscite di emergenza, realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio, assicurare la presenza di mezze e misure per l’estinzione dell’incendio, garantire l’efficienza dei sistemi di protezione, fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi.

Il piano di emergenza

Il piano di emergenza, seguendo il nuovo testo, sarà obbligatorio nei luoghi in cui sono occupati almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, e, indipendentemente dal numero dei lavoratori, nei luoghi di lavoro a rischio indicati nell’allegato I al DPR 151/2011. All’interno dello stesso dovranno essere indicati i nominativi dei lavoratori che si occuperanno dell’attuazione delle misure di prevenzione e del datore di lavoro.

Valutazione dei rischi

Partendo dal presupposto che il rischio non può essere ridotto a zero. La valutazione dei rischi e l’adozione delle misure preventive antincendio dovranno cercare di ridurre il rischio in termini di probabilità e di conseguenze entro dei limiti accettabili. Al centro della valutazione ci saranno il tipo di attività, i materiali immagazzinati o manipolati, le attrezzature e gli arredi presenti, l’articolazione del luogo di lavoro, il numero di persone presenti e i lavoratori con limitate capacità fisiche, cognitive o sensoriali che possono essere esposte a particolari rischi. In base ai risultati forniti dalle valutazioni, il datore di lavoro dovrà definire una strategia antincendio adeguata attraverso misure di tipo tecnico, organizzativo e gestionale.

I tempi per l’adeguamento

La bozza in questione prevede che ogni luogo di lavoro aggiorni la valutazione del rischio antincendio alla nuova normativa entro cinque anni dall’entrata in vigore del nuovo decreto. L’aggiornamento, invece, deve essere immediato se si verificano le condizioni previste dall’art. 29, comma 3, del Testo Unico per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Dpr 81/2008). Questo accade in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, se si registra un’evoluzione delle tecniche di prevenzione o protezione, se si verificano infortuni significativi o se i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano la necessità di aggiornamento della valutazione del rischio.

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