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Permesso di costruire, ecco quando può essere prorogata l’efficacia

Lavori pubblici

Una sentenza del Tar Basilicata stabilisce che l’efficacia del permesso di costruire può essere prorogata a discrezione dell’Amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo.

Attraverso la sentenza 328/2019, il Tar Basilicata si esprime sulla proroga dell’efficacia del permesso di costruire spiegando che, prima di decidere, bisogna valutare le cause che hanno impedito l’edificazione, chiarendo inoltre che sulle istanze di proroga non può formarsi il silenzio assenso.

La proroga dell’efficacia

I giudici hanno ricordato che, in base all’articolo 15, comma 2, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade a meno che non venga richiesta una proroga prima della scadenza. Questa può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Il provvedimento, come ribadito dai giudici, rappresenta una “deroga alla disciplina generale dettata al fine di evitare che una edificazione autorizzata nel vigore di un determinato regime urbanistico venga realizzata quando il mutato regime non lo consente più”. Per questo va interpretata in senso restrittivo in modo da limitare le proroghe a casi che oggettivamente non dipendono dalla volontà del titolare del permesso di costruire.

Il caso

Nel caso preso in esame, il Comune aveva rilasciato un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato. Al momento del rilascio del permesso, il PRG vigente prevedeva per quella zona un’altezza massima di 17,50 metri che poteva essere aumentata fino a 20,50 metri. Dopo l’inizio dei lavori, il PRG era stato modificato, prevedendo una altezza massima di 14 metri. Ma non solo, perché a causa di alcuni crolli verificatisi nella zona, il Comune aveva imposto la realizzazione di opere di messa in sicurezza e la costruzione di pareti di cemento armato di contenimento dello scavo di fondazione lungo le vie pubbliche. In base a questi nuovi interventi, il Comune aveva prorogato il permesso di due anni, ma il proprietario aveva chiesto l’ulteriore proroga di altri due anni. La domanda non è stata presa in considerazione dal Comune e il permesso, che si è trovato ad essere in contrasto con il nuovo PRG, è decaduto.
Il Tar ha considerato corretto il procedimento, respingendo le richieste del proprietario.

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