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Permesso di costruire, la Giunta comunale non può intromettersi nel rilascio

edilizia

Il rilascio del permesso di costruire è di competenza esclusiva del settore Urbanistica, la Giunta comunale non può interferire in alcun modo poiché non si occupa di gestione amministrativa. È quanto ha stabilito il Tar Liguria con la sentenza 54/2018.

Il Tar Liguria, tramite la sentenza 54/2018, ha chiarito le competenze inerenti al rilascio del permesso di costruire: un compito che spetta solo ed esclusivamente al dirigente o al responsabile dello sportello unico per l’edilizia e non alla Giunta comunale, organo che non deve interferire in alcun modo con il procedimento, neanche attraverso la formulazione di direttive o indirizzi, in quanto così facendo sconfina la propria competenza in un’attività amministrativa che la legge riserva ai dirigenti degli enti locali.

L’episodio

Nel caso esaminato dal Tribunale amministrativo regionale, una impresa edile ha presentato un’istanza per ottenere il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, destinato alla realizzazione di un complesso residenziale. Questo particolare permesso prevede che il richiedente, in cambio dell’autorizzazione, è obbligato a cedere aree o realizzare opere per soddisfare un interesse pubblico. L’istanza si fonda sul riconoscimento del “premio volumetrico” previsto dal Puc (fino al 15%) qualora il privato si impegni a cedere aree standard in misura superiore al 100% di quanto prescritto. Su indicazione della Giunta Comunale, formulata con un atto di indirizzo, il Comune aveva però negato il permesso sostenendo che le aree da cedere erano ubicate in una zona periferica e che non sarebbe stato possibile un utilizzo pubblico. Il privato ha fatto dunque ricorso al Tar, evidenziando l’incompetenza dell’organo in questione in merito alla concessione di tali permessi.

La sentenza del Tar

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso ritenendo la censura di incompetenza palesemente fondata (in base all’art. 20 del Testo Unico dell’edilizia), in quanto l’articolo in questione “riserva al dirigente o al responsabile dell’ufficio la decisione in merito al rilascio del permesso di costruire, senza contemplare possibili ingerenze, neppure attraverso la formulazione di direttive o di indirizzi, dell’organo di governo in tale ambito procedimentale“. Il collegio ha inoltre sottolineato che “l’avversata deliberazione di Giunta, pur autoqualificandosi come atto di indirizzo, determina in modo assolutamente puntuale i contenuti del titolo edificatorio, con evidente sconfinamento nel perimetro dell’attività di gestione amministrativa in materia edilizia che la legge riserva ai dirigenti degli Enti locali, anche qualora comportante, come nel caso di specie, valutazioni di natura discrezionale“. Da qui l’accoglimento della censura di incompetenza, l’annullamento degli atti impugnati e la rimessione dell’affare all’autorità competente, ovvero al Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia privata del comune.

Il permesso di costruire

Tale permesso rappresenta il principale strumento per autorizzare il privato all’esercizio del potere edificatorio, e deve essere rilasciato – nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici vigenti – dal dirigente o dal responsabile del ufficio comunale competente. Risulta dunque indispensabile nelle fattispecie che prevedono interventi di forte impatto sul territorio, in particolar modo: interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazioni edilizie che mutino in toto l’organismo edilizio o comportino l’aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici, o della destinazione d’uso.

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