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Prevenzione incendi

Addetto Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze

Pubblicate le nuove norme tecniche per gli uffici

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 2016 il decreto del Ministero dell’Interno 8 giugno 2016: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Le norme, il cui decreto entrerà in vigore tra un mese e precisamente il trentesimo giorno dalla pubblicazione in GU avvenuta il 23 giugno, potranno essere applicate alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero aziende ed uffici con più di 300 persone presenti, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006.

Viene così modificato il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015: all’allegato 1, nella sezione V Regole tecniche verticali, è aggiunto il seguente capitolo V.4 – Uffici, contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio. E ancora all’art. 1, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.

 Ai fini dell’applicazione della regola tecnica, il documento riporta la seguente classificazione degli uffici:

  • Per numero di addetti (n):
    • OA – 300<n<=500;
    • OB – 500<n<=800;
    • OC – n>800.
  • Quota massima dei piani (h):
    • HA: h<=12m;
    • HB: 12m<h<=24m;
    • HC: 24<h<=32;
    • HD: 32<h<=54m;
    • HE: h>54m.
  • Le aree dell’attività sono classificate:
    • TA: Locali destinati agli uffici e a spazi comuni;
    • TM: Depositi o archivi di superficie lorda pari a 25m2 e a carico di incendio specifico qf>600 Mj/m2;
    • TO: Locali con affollamento>100 persone;
    • TK: Locali con carico di incendio specifico qf>1200 Mj/m2;
    • TT: Locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici ad alto rischio incendio;
    • TZ: Altre aree.

Nell’Allegato al DM 8 giugno 2016 vengono inoltre riportate indicazioni relative a profili di rischio, strategia antincendio, reazione al fuoco, compartimentazione, gestione sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rilevazione allarme e vani degli ascensori

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