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Prima casa, le agevolazioni sono valide anche in caso di accorpamento?

L’Agenzia delle Entrate spiega quando due unità immobiliari adiacenti possono usufruire delle agevolazioni sulla prima casa.

Due appartamenti adiacenti accorpati in un’unica unità immobiliare a uso abitativo possono usufruire delle agevolazioni sulla prima casa? L’Agenzia delle Entrate fuga ogni dubbio spiegando che per l’acquisto di due unità immobiliari contigue i benefici derivanti dalle agevolazione spettano per entrambe solo nel momento in cui, in seguito all’accorpamento, l’abitazione risultante possiede le caratteristiche catastali indicate dalla normativa. Non deve dunque essere classificata tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’agevolazione è fruibile sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue, che in caso di acquisto di un’unità immobiliare confinante allo scopo di creare un’unica unità abitativa.

Le agevolazioni sull’acquisto della prima casa

L’agevolazione consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione qualora si presentino determinate condizioni. Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro. Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

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