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Procedure negoziate senza bando, divieto di partecipazione per le imprese non invitate

Bocciata l’offerta di un’impresa non selezionata da un ente amministrativo per la procedura negoziata.

Attraverso la sentenza 83/2020, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha spiegato che le imprese non invitate non possono partecipare alle procedure negoziate senza bando neanche nel caso in cui le offerte siano poche.

Il caso

Nel caso preso in esame dai giudici, un Comune aveva indetto una procedura negoziata senza bando per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza dei solai di un edificio scolastico secondo il criterio del prezzo più basso. Non avendo ricevuto richieste di invito alla gara in seguito alla pubblicazione dell’avviso, il Comune aveva estrapolato 20 imprese dagli elenchi degli operatori economici per i lavori in economia, idonee ad eseguire tale tipologia di lavori, invitandoli a presentare un’offerta. Scaduti i termini, furono ben 12 le offerte pervenute dall’ente, tra cui quella di un’impresa non invitata. In fase di aggiudicazione, il Comune aveva dunque escluso l’impresa in questione scatenando l’ira di quest’ultima, che si era rivolta al Tar ribadendo un tentativo di discriminazione nei propri confronti.

La procedura negoziata

Il Tar ha accettato il ricorso dell’impresa esclusa motivando il proprio parere con l’assenza di norme in merito al divieto di partecipazione ad un’impresa non invitata, a patto che essa soddisfi tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante. Al contrario, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, cui il Comune si era rivolto in appello, ha giudicato corretta la condotta del Comune spiegando che la dottrina è divisa in due fazioni: chi sostiene la necessità di maggiore apertura alla concorrenza e chi mira a tutelare la rapidità del procedimento.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha optato per la seconda corrente di pensiero affermando che la procedura negoziata si distingue dalle procedure ordinarie di affidamento perché prevede una prima fase in cui l’Amministrazione individua gli operatori attraverso indagini di mercato. Se si consentisse la partecipazione ai soggetti non invitati, hanno sottolineato i giudici, si ripristinerebbe invece la procedura ordinaria. Le restrizioni sono dunque giustificate dal valore economico della procedura e dall’esigenza di concludere l’aggiudicazione e l’avvio dei lavori in tempi brevi. I giudici hanno quindi confermato l’esclusione dell’impresa non invitata lasciando invariata l’aggiudicazione operata dal Comune.

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