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Prodotti da costruzione, progettista responsabile penalmente

Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori

Partono il 9 agosto le nuove regole che vedranno il progettista penalmente responsabile della conformità dei materiali che prescrive.

I prodotti da costruzione dovranno rispondere alle nuove regole di conformità previste dal Dlgs 106/2017 del 16 giugno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 159 del 10 luglio, che abroga la direttiva 89/106/CEE con lo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 305/2011 sulla commercializzazione dei materiali da costruzione nell’Unione Europea (UE).

Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 9 agosto e prevede maggiori responsabilità non solo per il fabbricante quanto per il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, che sono chiamati a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE.

Prodotti da costruzione, sanzioni in funzione del ruolo

Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi sarà punito con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. Qualora la prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio il professionista sarà punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro;

Il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), dovrà redigere una dichiarazione di prestazione del prodotto e qualora violi tale obbligo sarà punto con una da 4.000 euro a 24.000 euro che potrebbe arrivare all’arresto in caso di materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio;

Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore d’esecuzione o collaudatore, che utilizzino prodotti non conformi saranno punibili con l’arresto fino a sei mesi e con un’ammenda tra i 4.000 e i 24.000 euro, che salgono rispettivamente ad un periodo di arresto fra sei mesi e tre anni e ad un’ammenda da 10.000 a 50.000 euro se si tratta di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio;

Operatori economici che non ottemperino a provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo o che violino una serie di altre disposizioni andranno incontro a periodi di arresto e ammende;

I periodi di arresto e ammende si applicheranno anche a tutti coloro che violano gli obblighi di certificazione.

Prodotti da costruzione, Istituzione di un “Comitato nazionale di Coordinamento”

Oltre che alla semplificazione del quadro delle misure per l’immissione sul mercato del prodotti da costruzione , il Regolamento UE mira a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti. È per questo scopo che il Decreto istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione, presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il comitato coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova.

Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA) si prevede, inoltre, la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB).

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