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Quali sono le responsabilità del progettista in caso di abusi edilizi?

Cantieri

Le responsabilità del progettista e direttore dei lavori spiegate dalla Cassazione attraverso la sentenza 39317/2019.

Il progettista e direttore dei lavori deve sempre vigilare sul cantiere, pena la responsabilità degli eventuali abusi edilizi commessi: lo spiega la Cassazione con la sentenza 39317/2019.

Responsabilità del progettista e direttore lavori

I giudici si sono espressi in merito al caso di un progettista e direttore dei lavori condannato a causa di una serie di irregolarità riguardanti l’opera realizzata: un locale adibito a deposito occasionale. Al momento del sopralluogo del Comune, era emersa la costruzione di un balcone posto al primo piano e la soprelevazione di un muro perimetrale privi di permessi. Il progettista si era opposto sostenendo di aver redatto solo gli elaborati tecnici necessario all’avvio dei lavori, e, a suo avviso, i lavori oggetto di disputa erano stati effettuati su parti dell’immobile differenti da quelle per cui era stato incaricato, addirittura qualche giorno dopo aver presentato la documentazione per l’avvio del cantiere. Il progettista aveva dunque presentato ricorso sostenendo che su di lui non gravasse nessun onere di controllo.

Il progettista è sempre responsabile

La Cassazione ha respinto il ricorso spiegando che l’eventuale assenza dal cantiere non esonera il direttore dei lavori dall’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere contestando, qualora fosse necessario, le irregolarità riscontrate anche rinunciando all’incarico. In caso contrario, infatti, il professionista deve essere considerato responsabile per gli abusi commessi.
Nel caso in questione, i giudici hanno riscontrando “un palese difetto di vigilanza, se non un vero e proprio disinteresse, nonostante l’incarico di direttore dei lavori”. Non a caso, durante il contenzioso non è emerso che il professionista si sia dissociato, contestando all’impresa esecutrice la realizzazione di un’attività difforme o in sovrapposizione a quella progettata. In base ai motivi sopra elencati, la Cassazione ha confermato la condanna ai danni del progettista poiché avrebbe dovuto vigilare con maggiore attenzione.

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