La relazione geologica è obbligatoria se espressamente richiesta nel bando o se necessaria per il tipo di lavori da effettuare, lo ha stabilito una sentenza del Consiglio di Stato.
L’obbligatorietà della relazione geologica dipende dalla tipologia dei lavori da svolgere e dalle specifiche del bando, lo ha stabilito il Consiglio di Stato attraverso la sentenza 5364/2018, spiegando che l’assenza di tale documento può causare l’esclusione dalla gara d’appalto solo se necessario per la natura delle prestazioni affidate all’appaltatore o se espressamente richiesto nel bando.
Il caso
Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, una Regione colpita negli anni da eventi alluvionali aveva indetto una gara d’appalto per la realizzazione di interventi riguardanti un bacino di espansione lungo il torrente.
Allo stesso tempo, l’ente aveva predisposto una serie di elaborati progettuali senza tener conto della relazione geologica, ritenendo sufficiente la relazione geotecnica. Al termine delle dovute procedure di gara, la Regione aveva affidato i lavori ad un’impresa trovando però il ricorso di un’altra società partecipante, la quale contestava l’assegnazione sostenendo l’indispensabilità della relazione geologica.
Il Consiglio di Stato: “L’obbligo dipende dal tipo dei lavori”
Il CdS ha respinto il ricorso della società partecipante spiegando che l’obbligatorietà della relazione geologica dipende dal tipo di prestazione affidata all’appaltatore. Ad esempio, nel caso in cui i lavori da realizzare implichino una concreta modifica delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante o se la relazione geologica viene espressamente richiesta all’interno del bando, quest’ultima diventa obbligatoria.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità di salvaguardare l’esigenza di non introdurre obblighi documentali, sanzionati a pena di esclusione, in assenza di una specifica e univoca previsione nel bando. In base a questa serie di motivi, il CdS ha confermato l’affidamento dei lavori all’impresa vincitrice.