L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 15E/2018, chiarisce il concetto di beni significativi e il relativo impatto sull’agevolazione Iva al 10% nelle ristrutturazioni.
Grazie alla circolare 15E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, attraverso l’uso di esempi concreti, alcuni punti riguardanti la qualificazione dei beni significativi e i casi di autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto al manufatto principale.
I beni significativi e l’applicazione dell’Iva al 10%
Con la Legge Finanziaria 2000 è stata introdotta l’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, eseguiti su immobili a destinazione abitativa. L’agevolazione comprende le prestazioni di servizi complessivamente rese, le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a patto che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni confluisce in quello della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.
La categoria dei “beni significativi” incide sulle agevolazioni Iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio: l’aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Il DM 29 dicembre 1999 specifica che i ‘beni significativi’ sono quei beni il cui valore assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio.
Il DM elenca come beni significati:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno e impianti di sicurezza.
Sull’argomento l’Agenzia chiarisce che la lista dei beni significativi contenuta nel DM 29 dicembre 1999 non è esaustiva e ne fanno parte anche i beni con le stesse funzionalità di quelli elencati.
I sistemi oscuranti o protettivi
Il valore delle parti staccate del bene significativo converge in quello della prestazione, ovvero gode dell’aliquota agevolata al 10% nel momento in cui queste parti sono caratterizzate da un’autonomia funzionale propria.
Ad esempio, i sistemi oscuranti o protettivi (come tapparelle, veneziane, zanzariere e simili) sono in genere autonomi rispetto agli infissi (che sono invece beni significativi) e il loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi. Diverso il caso in cui i sistemi oscuranti siano legati strutturalmente agli infissi, fattispecie per cui il valore confluisce in quello dei beni significativi.
Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10%. Sempre secondo le indicazioni fornite dalla circolare, dalla determinazione del valore specifico dei beni significativi deve essere escluso il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene (mark-up).
La fatturazione
La circolare precisa, in merito alle indicazioni sulla fatturazione, che il prestatore è tenuto a indicare, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, anche il valore degli stessi beni, separando l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.
In conclusione, la circolare chiarisce che la norma ha efficacia retroattiva; tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione.