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Sblocca Cantieri, il Governo annuncia l’arrivo delle nuove misure

edilizia

È imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sblocca Cantieri. Tra le novità: alleggerimento dei vincoli sulle distanze e le altezze e modifiche sugli interventi in zona sismica.

Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, annuncia l’imminente pubblicazione del testo del Decreto Sblocca Cantieri in Gazzetta Ufficiale. Tra le novità, una serie di modifiche al Codice Appalti e agli interventi in zona sismica e un impulso alla rigenerazione urbana attraverso l’alleggerimento dei vincoli su distanze e altezze.

Deroga alle distanze minime

Il Decreto Sblocca Cantieri prevede una serie di azioni tese a snellire i vincoli esistenti in materia di distanze e altezze. I limiti previsti dal DM 1444/1968, secondo il quale la distanza minima tra pareti finestrate è pari a 10 metri, saranno applicati solo nelle zone di espansione edilizia. Negli interventi di demolizione e ricostruzione, invece, bisognerà rispettare le distanze preesistenti, il volume originario e la coincidenza dell’area di sedime. Spetterà, inoltre, alle Regioni adottare regolamenti e disposizioni derogatorie al DM 1444/1968, senza tralasciare le norme sugli spazi da destinare a insediamenti residenziali, produttivi, attività collettive, verde e parcheggi. Degna di nota l’eliminazione del silenzio assenso delle Soprintendenze per la realizzazione di interventi di edilizia privata sugli edifici tutelati.

Appalto integrato e incentivo del 2%

Tra le novità relative allo Sblocca Cantieri c’è il ritorno dell’appalto integrato e dell’incentivo del 2%. Il primo sarà consentito per due anni e i progetti definitivi dovranno essere approvati entro il 31 dicembre 2020, con i bandi pubblicati nei 12 mesi successivi. Inoltre, il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non potrà assumere le funzioni di direttore dei lavori nel medesimo appalto. Sempre in merito all’appalto integrato, sarà previsto il pagamento diretto dei progettisti e dei subappaltatori direttamente su richiesta dell’impresa.
L’altra notevole reintroduzione è il ritorno dell’incentivo del 2% per la progettazione interna alla Pubblica Amministrazione, fattispecie limitata dal Codice del 2016 alle attività di programmazione e controllo. Il tetto al subappalto si alzerà dal 30% al 50%, con la Stazione Appaltante che, durante la predisposizione del bando di gara, deciderà di volta in volta se consentire o meno il subappalto e la quota massima subappaltabile. Sarà poi eliminato l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori, già presente nelle bozze precedenti. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo. L’anticipazione del 20% del prezzo non varrà solo per i lavori, ma per tutti gli appalti, quindi anche in caso di gare di progettazione.
L’affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici sarà consentito nei lavori fino a 200mila euro, al contrario, per i lavori di importo superiore bisognerà ricorrere alle gare, ma fino alla soglia europea di 5,5 milioni di euro si potrà utilizzare il criterio del massimo ribasso. Confermata infine l’intenzione di eliminare le linee guida Anac e i decreti ministeriali per tornare al regolamento attuativo unico.

Interventi in zone sismiche

Il Decreto Sblocca Cantieri permetterà di alleggerire le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il contenuto minimo dei progetti previste dal Testo Unico dell’edilizia. Per quanto riguarda gli interventi rilevanti per la pubblica incolumità, invece, il decreto specifica che la rilevanza va imputata a: interventi di adeguamento o miglioramento sismico svolti nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, gli edifici e le infrastrutture di interesse strategico. Sono classificati come interventi di minore rilevanza invece: gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico in zona 3, le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e le nuove costruzioni non complesse. Infine, saranno considerati privi di rilevanza gli interventi che, per caratteristiche e destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

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