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Sicurezza degli edifici scolastici, dirigenti esenti da responsabilità

Sicurezza, qualità ed accessibilità a scuola

RPT: monitoraggio statico delle scuole a chi ne ha le competenze

La sicurezza strutturale degli edifici scolastici non può essere affidata ai dirigenti scolastici che assolvono i loro obblighi, bensì a chi possiede le competenze necessarie per una corretta valutazione.

E’ il principio su cui si trovano fondamento le due proposte di legge,presentate proprio in questi giorni, relativamente alla responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di sicurezza degli edifici scolastici.

Sicurezza degli edifici scolastici: responsabilità

Allo stato attuale il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) prevede che sia il dirigente scolastico ad occuparsi degli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza della scuola. Il Testo Unico non specifica però su chi ricadano le responsabilità qualora si concretizzino danni a cose e persone, fermo restando che tali obblighi si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento.

Di fatti il dirigente scolastico risulta fortemente esposto in virtù del fatto che gli edifici scolastici pubblici sono di proprietà degli enti territoriali e di conseguenza gli stessi non hanno potere decisionale sulla manutenzione del bene immobile.

Peraltro i dirigenti non sono in possesso delle competenze tecniche per una corretta valutazione del rischio.

Sicurezza degli edifici scolastici: le proposte di legge

Alla luce delle suddette motivazioni, il disegno di legge 3830, a firma dell’On. Serena Pellegrino, prevede che i dirigenti scolastici siano esentati da qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e penale, se assolvono tempestivamente all’obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione.

Il secondo disegno di legge a firma di Mara Carocci, ddl 3963, prevede che il dirigente abbia l’obbligo di vigilanza solo per i rischi attinenti all’attività scolastica e che la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie alla prevenzione del rischio siano invece a carico dell’ente proprietario.

Sicurezza degli edifici scolastici: l’opinione della RPT

Tale onere non può essere conferito a chi non possiede le competenze necessarie per una corretta valutazione

Sulla base di questo principio, la Rete delle Professioni Tecniche (RPT), ricevuta in audizione alle commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera dei Deputati, ha accolto con favore entrambe le proposte di legge.

E di conseguenza la responsabilità dei dirigenti scolastici deve essere limitata alla sicurezza connessa all’attività didattica e la sicurezza relativa agli edifici deve essere posta a capo degli enti locali, proprietari degli edifici.

Sull’attività di monitoraggio sottolinenano i Tecnici:

Riteniamo che l’attività di monitoraggio delle scuole debba essere demandata ai professionisti tecnici che garantiscono, tra l’altro, la terzietà della valutazione. Senza contare il fatto che, in molti casi, gli enti locali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, non hanno i mezzi per provvedere in proprio

Il monitoraggio, oltre tutto, deve essere reiterato nel tempo, dal momento che le condizioni degli edifici scolastici possono mutare nel corso degli anni. I professionisti tecnici italiani, grazie anche al fatto di avere imparato a fare rete, garantiscono una presenza capillare nel territorio e risultano le figure professionali più idonee per garantire il corretto svolgimento di queste attività.

In virtù del principio di sussidiarietà affermato nell’art.5 del Jobs Act Autonomi, secondo la RTP inoltre,i dirigenti scolastici devono essere affiancati e supportati da professionisti iscritti agli Albi delle professioni tecniche, nell’ambito delle rispettive competenze, in modo che valutino i rischi strutturali degli edifici, individuando le misure necessarie a prevenirli.

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