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Sicurezza – Il Coordinatore

Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori - Sicurezza Cantieri (Aggiornamento)

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Ai fini della individuazione dei cantieri in argomento è rilevante soffermarsi sul concetto di lavoro edile o di ingegneria civile.

Sono considerati tali: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Questo è l’elenco contenuto nel comma 1 dell’art. 89 del d.lgs. n. 81 del 2008 per effetto del rinvio all’allegato X. L’art. 88 specifica invece i settori esclusi da tale ambito.

La normativa sui cantieri occupa l’intero Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, diviso nel Capo I, dedicato alle “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” e nel Capo II recante le “Nonne per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.

Preme in questa sede rilevare come una specifica tutela sia stata prevista nei cantieri attraverso la frammentazione delle fasi di realizzazione dell’opera (progettazione ed esecuzione), l’individuazione di soggetti con competenze specifiche e degli addetti ai singoli segmenti del processo produttivo (responsabile dei lavori, progetti sta, coordinatore per l’esecuzione e coordinatore per la progettazione dell’opera), l’identificazione di documenti di sicurezza specifici (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e di coordinamento).

L’ambito di estensione della definizione di cantiere temporaneo o mobile, non è sempre di immediata individuazione e diviene oggetto di interpretazione tutte le volte in cui non è chiaro se l’attività produttiva rientri nella definizione di cui sopra o possa, invece, essere disciplinata dal Titolo I del d.lgs. n. 81 del 2008. Il problema non è di scarso rilievo anche se con il d.lgs. n. 81 del 2008 il legislatore delegato, muovendosi nel segno chiaro della “cantierizzazione” della tutela e della sicurezza (nel senso dell’estensione delle misure di contrasto al lavoro irregolare e di tutela della sicurezza già previste per i cantieri edili ad ogni attività e settore produttivo 2), ha innalzato la soglia di protezione anche per le attività non rientranti nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili così garantendo una maggiore uniformità nella tutela dei lavoratori.

Le criticità nell’ambito di applicazione emergono in quelle attività cosiddette miste o complesse in cui si è in presenza di attività che solo in parte implicano l’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile.

Il criterio di riferimento in questi casi sarà quello della prevalenza, nel senso che si applicherà il Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 quando, nelle situazioni complesse siano prevalenti, sotto il profilo funzionale, i lavori edili o di ingegneria civile.

Altro criterio per risolvere tali criticità è stabilito nella circolare n. 4 del 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella quale viene specificato che per effetto del combinato disposto dell’art. 9 comma l, lettera c-bis) del d.lgs. n. 494 del 1996 e dell’art. 6 del d.P.R. n. 222 del 2003, l’obbligo di redazione del POS (Piano operativo di sicurezza) non può essere esteso anche alle imprese che – pur presenti in cantiere – non partecipano in maniera diretta all’esecuzione dei lavori di cui all’All. 1 del d.lgs. n. 494 del 1996. In tali ipotesi si applicherà la disciplina prevista dall’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 (obblighi connessi ai contratti di appalto).

Novità di rilievo rispetto alla disciplina previgente (d.lgs. n. 494 del 1996), per le quali si rimanda alle relative voci, riguardano: il responsabile dei lavori, gli obblighi di verifica del committente riguardo l’idoneità tecnico-professionale sia dell’impresa affidataria che di quella esecutrice, la sospensione del titolo abilitativo non solo nel caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva, ma anche in assenza del Piano di sicurezza collettiva o del fascicolo dell’opera o della notifica preliminare ove prevista, gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria e il coordinatore per la sicurezza.

Un ultimo cenno va fatto ad una recente sentenza 3 della Corte di Giustizia europea (Prima Sezione – 25 luglio 2008) con la quale la Commissione dell’Unione europea ha rilevato che l’Italia non ha efficacemente recepito la direttiva comunitaria n. 92/57 in relazione all’obbligo posto a carico del committente di nominare, nel caso della presenza di più imprese per l’esecuzione dei lavori, sempre e senza alcuna deroga, i coordinatori per la sicurezza.

Il d.lgs. n. 106 del 2009, all’art. 57, ha novellato innanzitutto l’ambito di applicazione del Titolo IV, aggiungendo le lettere g-bis) e g-ter) 4 all’art. 88, comma 2, del citato decreto legislativo. Si sono venuti così ad ampliare i settori nei quali non trovano applicazione le disposizioni del Capo I.

Con l’art. 58 è stato poi chiarito che la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà e non un obbligo del committente.

La modifica al comma l, lettera f), dell’articolo 89 del d.lgs. n. 81 del 2008, recata sempre dall’art. 58 del d.lgs. n. 106 del 2009, si applica con riferimento alle attività specifiche del committente, che può identificarsi con un’impresa esecutrice. L’affidamento a personale dell’impresa esecutrice e, quindi, dello stesso committente (che ha tutto l’interesse che i lavori vengano effettuati al meglio) dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, offre maggiori elementi di garanzia, oltre che coerenza con l’esigenza del legislatore di assicurare la maggiore efficacia dell’azione di prevenzione. L’integrazione tende a responsabilizzare il committente permettendogli, anche nel caso in cui sia coinvolto operativamente nel processo costruttivo, di scegliere il professionista di sua fiducia.

Inoltre, sempre con riferimento all’articolo 89, si è proceduto a diversificare il concetto di impresa esecutrice da quello, contemplato dal d.lgs. n. 81 del 2008, di impresa affidataria.

La modifica al comma 4 dell’articolo 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, introdotta dal d.lgs. n. 106 del 2009 con l’art. 59, è diretta a dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 25 luglio 2008, la quale ha stabilito che la nomina del coordinatore per la sicurezza sia obbligatoria in caso di compresenza di imprese, per limitare l’obbligo di nomina del coordinatore alla sola nomina del responsabile per la esecuzione e non anche del responsabile per la progettazione.

L’inserimento del comma l-bis all’articolo 96 del d.lgs. n. 81 del 2008, introdotto sempre dall’art. 64 del d.lgs. n. 106 del 2009, è invece diretto a evidenziare come l’obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) non operi ove l’attività dell’impresa che entra in cantiere si limiti alla semplice fornitura di materiali o attrezzature, a fronte della quale la redazione di un POS appare adempimento particolarmente gravoso e non certamente suscettibile di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori. Il secondo capoverso della previsione in commento puntualizza come, in ogni caso, il committente e l’impresa appaltatrice siano tenute al rispetto degli obblighi di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008.

In disparte le modifiche apportate con gli artt. da 60 a 64, si richiama l’attenzione sugli artt. 65 e 66 che, rispettivamente, hanno ridefinito le prerogative necessarie per le imprese affidatarie in ordine al loro ruolo nel controllo del ribasso (vietato) dei costi della sicurezza, e sui percorsi formativi regolamentari dal Titolo IV.

L’articolo 100 del d.lgs. n. 81 del 2008, infine, è stato modificato dall’art. 67 del d.lgs. n. 106 del 2009 allo scopo di non rendere necessaria la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento quando occorre assicurare la continuità nella fruizione dei servizi pubblici essenziali.

Le restanti modifiche contenute nel Titolo IV, riguardanti i cantieri temporanei e mobili contenute negli articoli da 68 a 89 sono consequenziali a quelle qui illustrate o correlate all’esigenza di chiarire taluni aspetti applicativi.

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:il soggetto che, prima dell’affidamento dei lavori, viene incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per lo svolgimento di funzioni riconducibili essenzialmente al coordinamento ed al controllo delle attività finalizzate alla realizzazione dell’opera.

L’articolo 89, comma l, lettera f), del d.lgs. n. 81 del 2008, nel definire il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, stabilisce l’incompatibilità tra detto ruolo e quello di datore di lavoro delle imprese esecutrici (o di un suo dipendente), nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono elencate dall’articolo 92 del decreto. Tali compiti consistono nel verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; nel verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza; nell’organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento della attività nonché la loro reciproca informazione; nel verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; nel segnalare al committente e al responsabile dei lavori, le inosservanze alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

L’attività di coordinamento riguarda, quindi, la corrispondenza tra quanto è previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e le conseguenti misure preventive e protettive atte ad eliminare i rischi.

Per quanto concerne l’attività di controllo, invece, secondo quanto previsto dall’articolo 92 del d.lgs. n. 81 del 2008, è richiesto al coordinatore per l’esecuzione dei lavori l’accertamento in ordine all’osservanza ed al rispetto, da parte di tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere, della corretta applicazione del piano di sicurezza e coordinamento e delle procedure finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

A tale fine, infatti, vengono attribuite al coordinatore per l’esecuzione dei lavori competenze tali da consentirgli non solo di segnalare al committente e al responsabile dei lavori le omissioni riguardanti l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento ma, nel caso in cui non venga fornita un’idonea motivazione di tali inadempienze, anche l’obbligo di segnalare l’inosservanza alla azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, nonché il dovere di sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente. Riguardo agli obblighi previsti dall’articolo 92 con riferimento all’ attività svolta dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, la giurisprudenza di merito è stata determinata soprattutto nell’evidenziare l’importanza che tali obblighi assumono durante l’esecuzione dei lavori.

La Corte di appello, sez. IV, con la sentenza n. 38002, del 3 ottobre 2008 ha precisato che: “i compiti codificati dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori. non in occasionai i sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori”.

Il d.lgs. n. 106 del 2009 con l’art. 59 è intervenuto sull’art. 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, specificando sia che la figura del responsabile dei lavori non può coincidere con quella dei coordinatori in fase di progettazione o di esecuzione, sia che tali incompatibilità non operano nel caso in cui il committente coincida con l’impresa esecutrice.

L’intenzione del legislatore delegato è stata evidentemente quella di offrire maggiori elementi di garanzia per una più efficace azione di prevenzione, consentendo l’affidamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sia a personale dell’ impresa esecutrice che allo stesso committente. Tali soggetti, difatti, hanno tutto l’interesse affinché i lavori siano eseguiti al meglio tenuto conto che non è sempre agevole trovare le necessarie professionalità tecniche.

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: il soggetto che, durante la fase di progettazione dell’opera nei cantieri, viene incaricato dal committente, o dal responsabile dei lavori, della redazione del piano di sicurezza coordinato e del fascicolo dell’opera.

La figura del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’ opera, già prevista nel d.lgs. n. 494 del 1996, di attuazione della direttiva 92/57/CEE (ora abrogato dall’art. 306 del d.lgs. n. 81 del 2008), ha subito, con il predetto decreto, una serie di cambiamenti per migliorare l’efficacia dell’azione prevenzionale nello specifico settore.

AI fine di integrare il progetto dell’opera con gli aspetti riguardanti la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in cantiere e di garantire la concreta attuazione di idonee misure di prevenzione e protezione durante l’esecuzione dei lavori, è previsto l’intervento di specifiche professionalità: il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione.

Come stabilito dall’art. 89, comma I, lett. e) del d.lgs. n. 81 del 2008, spetta al committente o al responsabile dei lavori incaricare il coordinatore per la progettazione, selezionandolo in relazione ai requisiti e alla professionalità richiesti dall’art. 98 d.lgs. cit. altrimenti configurandosi un’ipotesi di culpa in eligendo.

Il coordinatore per la progettazione dovrà essere designato nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese.

Qualora in possesso dei requisiti di cui al succitato art. 98, sia il committente che il responsabile dei lavori potranno svolgere anche le funzioni di coordinatore.

Gli obblighi cui è chiamato il coordinatore per la progettazione attengono all’elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed alla predisposizione di un fascicolo contenente le caratteristiche dell’opera.

Tali documenti rivestono notevole rilevanza poiché, tramite la loro predisposizione, il coordinatore per la progettazione dovrà prevedere le misure preventive e protettive in esercizio, cioè le misure preventive e protettive che vengono messe in opera, nonché le misure preventive e protettive integrative, ovvero quelle che saranno richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese che verranno ad eseguire i lavori.

Queste misure, se individuate ed adottate preventivamente assumeranno la funzione di utili informazioni al fine di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nel corso dell’ opera.

La sez. III della Cassazione penale con la sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008, nel ribadire gli obblighi del coordinatore per la progettazione di redigere il piano di sicurezza e coordinamento ed il c.d. fascicolo di prevenzione, ha definito e specificato i requisiti ed il contenuto di tali documenti.

Il d.lgs. n. 106 del 2009 con l’art. 59, è intervenuto notevolmente a modificare l’art. 90 del d.lgs. n. 81 del 2008. Delle numerose modifiche, ivi previste, molte sono volte a specificare i compiti e le responsabilità dei committenti nell’area del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici).

È stato inoltre precisato, che quando vi è una pluralità di imprese in un cantiere è obbligatoria la nomina del coordinatore per la progettazione. Ciò è stato previsto sulla base dei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari della Camera e del Senato della Repubblica.

Decreto Legislativo 09/04/2008

Art. 98

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione

del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali,dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV.

4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Allegato XIV

Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

PARTE TEORICA

Modulo giuridico per complessive 28 ore

–    La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

–    Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;

–    Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi;

–    La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

–    Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;

–    La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;

–    La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

Modulo tecnico per complessive 52 ore

–    Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali

–    L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori

–    Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza

–    Le malattie professionali ed il primo soccorso

–    Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche

–    Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria

–    I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto

–    I rischi chimici in cantiere

–    I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione

–    I rischi connessi alle bonifiche da amianto

–    I rischi biologici

–    I rischi da movimentazione manuale dei carichi

–    I rischi di incendio e di esplosione

–    I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

–    I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza

Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore

–    I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.

–    I criteri metodologici per:

a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;

b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;

c) l’elaborazione del fascicolo;

d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi;

e) la stima dei costi della sicurezza

–    Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione;

–   Teorie di gestione dei gruppi e leadership

–    I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

PARTE PRATICA per complessive 24 ore

–    Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze

–    Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo

–    Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza

–    Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento

–    Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:

–    Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali

–    Test finalizzati a verificare le competenze cognitive

MODALITà DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA.

È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.

L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.

Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto,l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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