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Sicurezza nei cantieri: la normativa, la valutazione del rischio e i dispositivi di protezione

Cantieri

Viaggio di approfondimento tra le regole, le tecniche e le misure protettive relative alla sicurezza nei cantieri.

I cantieri sono la realtà lavorativa maggiormente esposta a rischi ed eventi accidentali. Proprio per questo motivo è indispensabile approfondire i vari aspetti legati alla sicurezza, come la normativa vigente, l’individuazione dei rischi e le misure di protezione adatte a eliminarli o ridurli.

La normativa

La sicurezza in ambito lavorativo è regolarizzata dal Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), e approfondisce la parte relativa ai cantieri temporanei o mobili, in particolar modo quelli edili, nel titolo IV e nei diversi allegati. I cantieri temporanei o mobili sono tutti quei luoghi in cui vengono svolti lavori edili o di ingegneria edile: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, trasformazione e rinnovamento di opere in muratura, cemento, metallo o altri materiali, compresi i lavori su linee elettriche e le opere di idraulica.
Il Testo Unico delinea i ruoli e le responsabilità di ogni attore del processo di sicurezza, quali committente, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza: il datore di lavoro, ad esempio, è obbligato a redigere il Piano operativo di sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato. Il coordinatore della sicurezza, invece, è una figura importante che si trova in una posizione intermedia, tra il committente e il progettista, al quale spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere. La figura ha due funzioni principali, con ruoli diversi, che possono essere ricoperti anche da due distinti professionisti: CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) e CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).

Valutare il rischio e pianificare la sicurezza

Per pianificare adeguatamente la sicurezza sono indispensabili: l’elenco delle attività per l’esecuzione dell’opera e dei soggetti che dovranno intervenire sul cantiere, le modalità di avvicendamento e le eventuali interferenze lavorative. Queste ultime, qualora dovessero essere rilevate da opportune indagini, verranno affrontate ricercando le migliori soluzioni tecnico-costruttive necessarie a eliminare o ridurre con efficacia l’interferenza. L’analisi, invece, viene effettuata partendo da un possibile rischio connesso all’attività lavorativa, analizzando le possibili circostanze che possono determinarlo, ad esempio: assenza di protezioni collettive o individuali, inefficienza dei dispositivi di protezione, ecc.

Dispositivi di protezione individuale e collettiva

Per salvaguardare la sicurezza all’interno dell’ambiente lavorativo esistono due tipi di intervento: la prevenzione, che riduce la probabilità che si verifichino eventi potenzialmente dannosi, e la protezione, utile a limitare gli effetti negativi di un evento dannoso.
Dopo l’individuazione e la stima di ciascun rischio, occorre individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare, che possono consistere in:

  • procedure organizzative e operative;
  • misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva;
  • dotazione ed utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • attività di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori;
  • aggiornamenti tecnologici.

La redazione di un regolamento di cantiere che preveda quali impianti e dispositivi di protezione collettiva (DPC) debbano essere presenti nelle varie fasi lavorative è fondamentale. Ad esempio, in relazione all’esecuzione di lavori in quota, il datore di lavoro ha l’obbligo di scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, rafforzato dal criterio della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. I dispositivi di protezione rientrano nella progettazione della sicurezza, alla base di ogni processo produttivo, e possono essere: dispositivi di protezione collettiva (DPC) o dispositivi di protezione individuale (DPI). I primi sono quei sistemi che intervengono direttamente sulla fonte del pericolo e limitano il rischio di esposizione di tutti i lavoratori e non solo del singolo. Nel Dlgs 81/2008 è previsto un approccio rigoroso secondo il quale l’adozione dei DPC è da considerarsi prioritaria rispetto a quelli individuali. Il datore di lavoro, pertanto, nello svolgere la valutazione dei rischi, deve proporre l’utilizzo di un determinato DPI solamente nel caso in cui i rischi non possano essere eliminati, o sufficientemente ridotti, attraverso metodi di protezione collettiva.

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