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Sicurezza nei luoghi di lavoro, ecco i criteri di prevenzione antincendio

Il Ministero dell’Interno ha elaborato e inviato alla Commissione Europea tre bozze di decreti per definire i criteri di progettazione, manutenzione impianti e gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza.

Arrivano i nuovi criteri per la prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio. Il Ministero dell’Interno, con l’ausilio del Ministero del Lavoro, ha elaborato ed inviato alla Commissione Europea tre bozze di decreti che definiscono i criteri di progettazione, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza. Dopo il via libera della Commissione Europea, i decreti sostituiranno il DM 10 marzo 1998.

Progettazione

La bozza del decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio. Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: affollamento fono a 100 occupanti, superficie lorda complessiva fino a 1000 metri quadri, piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri, dove non si trattano materiali e lavorazioni pericolose. Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio, si continua invece ad applicare il DM 3 agosto 2015.

Gestione dei luoghi di lavoro, controllo e manutenzione impianti antincendio

La bozza definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Essa indica inoltre i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio. Gli allegati contengono le procedure per l’informazione e la formazione antincendio, la preparazione all’emergenza, i contenuti del piano di emergenza, i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti e docenti.

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