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Sicurezza, nuove norme antincendio nei luoghi di lavoro

Antincendio

Approvata la nuova bozza di decreto che aggiorna il DM 10 marzo 1998 sui generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Ora si attende solo il parere del Ministero del Lavoro.

Nella recente seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) dei Vigili del Fuoco è stata approvata la nuova bozza del cosiddetto “nuovo DM 10/03/1998” relativo alle predisposizioni generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, provvedimento atteso dal parere del Ministero del Lavoro. A riferirlo è il Consiglio Nazionale Ingegneri, che evidenzia le modifiche e le integrazioni richieste al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Le modifiche

Gli ingegneri del CNI hanno sottolineato come il testo sia stato drasticamente semplificato, passando dalle 60 pagine iniziali alle 42 del nuovo testo. Inoltre nel decreto non si cita esplicitamente il Codice di prevenzione incendi ma si afferma che “il rispetto di una norma o di una regola tecnica di prevenzione incendi garantisce il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio e la realizzazione di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio”. Un’altra notevole modifica è stata apportata alla lunghezza massima dei percorsi di esodo in un’unica direzione, incrementata da 20 a 30 metri.
In più, nel caso in cui le misure prescrittive elencate nel decreto non possano essere rispettate, il datore di lavoro potrà adottare metodologie prestazionali o individuare misure che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, quali: risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, la riduzione delle lunghezze delle vie di emergenza o la realizzazione di ulteriori uscite di piano.
Infine, è prevista la riduzione da 60 ore a 12 ore della durata del corso di formazione per i docenti dei corsi per addetti al servizio antincendio (sia corsi di formazione che di aggiornamento, per parte teorica e pratica).

Norme antincendio negli ambienti lavorativi

Il provvedimento dà per scontato che la soglia del rischio non può essere ridotta a zero. La valutazione dei rischi e l’adozione di misure antincendio devono quindi ridurne l’eventualità in termini di probabilità e di conseguenze entro dei limiti accettabili. In questo contesto, spetta al datore di lavoro adottare le misure per ridurre le probabilità di incendio, realizzare vie, uscite di emergenza e misure per una rapida segnalazione del pericolo, assicurando la presenza di misure volte ad estinguerlo e garantendo l’efficienza dei sistemi di protezione attraverso un’adeguata informazione e formazione sui rischi.
Il testo prevede che il piano di emergenza sia obbligatorio nei luoghi in cui sono occupati almeno 10 lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico, in quelli caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori, e nei luoghi di lavoro a rischio. Nel piano di emergenza devono essere indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e del datore di lavoro.

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