La Corte di Cassazione chiarisce ruoli e responsabilità del coordinatore per la sicurezza, anche in caso di condotta imprudente del lavoratore.
Attraverso la sentenza 2845/2021, la Cassazione spiega che il coordinatore per la sicurezza è sempre responsabile per gli incidenti subiti dai lavoratori, anche in caso di condotta imprudente.
Il caso
Al centro del caso figura l’incidente di un lavoratore caduto da un ponteggio durante dei lavori sulla facciata e sul balcone di un edificio, impalcatura che evidenziava notevoli carenze sia dal punto di vista strutturale che logistico. Dopo essere stato considerato colpevole per non aver chiesto alla ditta appaltatrice l’osservanza di procedure corrette e aver evitato il sollecito per la messa a norma del ponteggio, il coordinatore per la sicurezza aveva presentato ricorso in Cassazione ponendo l’accento sulla condotta imprevedibile e sconsiderata del lavoratore. Dal suo canto, il coordinatore, riteneva di aver svolto il suo dovere attraverso la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e al contempo ribadiva la mancata necessita di vigilare sull’andamento dei lavori svolgendo funzioni tipiche del datore di lavoro.
Le responsabilità del coordinatore
I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso evidenziando che la discesa dell’operaio dal balcone al ponteggio dipendeva dal tipo di lavoro da svolgere e dal fatto che i percorsi in sicurezza per la discesa a terra erano distanti dal luogo in cui il lavoratore era chiamato ad operare. In base al Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, i giudici hanno chiarito che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese il committente designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per la esecuzione dei lavori. Quest’ultimo deve quindi vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro nonché verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro. In conclusione, le mansioni del coordinatore per la sicurezza non si limitano ad un controllo notarile sulla regolarità formale del POS e sulla astratta fattibilità di una lavorazione. Nel caso specifico, il coordinatore per la sicurezza avrebbe dovuto verificare se le lavorazioni fossero compatibili con le caratteristiche degli strumenti forniti dall’impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità.