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Sismabonus, dall’Agenzia delle Entrate la Guida aggiornata

Prevenzione rischio sismico, Adeguamento sismico

Nuove detrazioni a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata al 22 settembre 2017.

L’aggiornamento riguarda principalmente le nuove detrazioni in vigore dal 1 gennaio 2017, per l’acquisto di case antisismiche in zona 1 introdotte dalla legge di bilancio 2017, che oltre a stabilire una proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2021, ha previsto specifiche regole per la concessione delle agevolazioni, prevedendo importi più elevati quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

Inoltre, ha fatto rientrare tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Tipologia dell’immobile: cosa cambia

L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive, ma ciò che cambia rispetto al passato è che ora sono inclusi anche gli immobili non adibiti ad abitazione principale.

Inoltre la detrazione non si applica più solo a quegli immobili ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli immobili che rientrano nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).

La classificazione delle zone sismiche è definita dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).

Misura e la ripartizione della detrazione

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.

Detrazione che va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è più elevata nei seguenti casi:

  • quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta
  • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

Acquisto di case antisismiche

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70% o dell’80%, sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.

Le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006.

La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione.

Per ottenere il bonus li interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

La detrazione per gli interventi condominiali

Qualora gli interventi siano stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta sono ancora più elevate ed in particolare, spettano nelle seguenti misure:

  • 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Le detrazioni si calcolano sempre su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e ripartite in 5 quote annuali di pari importo.

Cessione del credito

Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione, i beneficiari possono scegliere di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

Le modalità di cessione dei crediti sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Scarica la guida aggiornata

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