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Smart working, ecco quando l’infortunio sul lavoro è coperto dall’Inail

Come bisogna comportarsi in caso di infortunio in smart working? Chi lavora da casa ha diritto alla copertura Inail per gli infortuni ma con alcune differenze rispetto a chi lavora in presenza, ecco quali.

Durante l’ultimo anno, complice l’avvento della pandemia da Covid-19, molti lavoratori hanno iniziato a operare in smart working svolgendo da casa le mansioni che normalmente si svolgono in ufficio, con tutti i rischi connessi. Una pratica ormai entrata a far parte del nostro quotidiano che però, soprattutto di recente, ha fatto emergere qualche dubbio in merito alla copertura di eventuali infortuni sul lavoro. A tal proposito, l’Inail assicura che anche chi è in smart working gode della copertura dagli infortuni, seppur con alcune peculiarità. Ad esempio è importante sapere che il datore di lavoro è obbligato per legge ad informare i dipendenti in smart working su regole e misure di prevenzione a cui attenersi nelle ore di lavoro, con conseguente perdita della copertura assicurativa nel caso in cui non si rispettino tali disposizioni.

Smart working, serve un’assicurazione specifica?

Chi lavora da casa non ha bisogno di una specifica copertura Inail. I lavoratori in smart working, abituali e non, sono lavoratori dipendenti come gli altri e quindi sono già coperti dagli infortuni come deriva dalla stipulazione del contratto di lavoro subordinato. A loro è garantita la tutela assicurativa contro gli infortuni esattamente come a chi si reca in ufficio o altro luogo di lavoro.

Da quali infortuni è coperto chi lavora da casa?

Occorre precisare che non esiste differenza con la tutela di chi lavora in sede, infatti anche per lo smart working vale la copertura per infortunio sul luogo di lavoro (la propria casa o altro luogo comunicato al datore di lavoro) e infortunio in itinere (per andare dalla propria casa nel luogo in cui si lavora in smart working, ad esempio in biblioteca). Questo significa che la copertura Inail è esclusa se l’infortunio avviene in un luogo diverso da quello dichiarato oppure se il percorso effettuato prevede soste e pause non necessarie, ad esempio prendere il caffè al bar. Se necessario, l’Inail può ordinare degli accertamenti amministrativi e ispettivi, tramite periti tecnici, per verificare come è avvenuto veramente l’infortunio.

Per quanto riguarda gli infortuni in itinere, le regole per il lavoro agile non cambiano (articolo 23, comma 3, legge 81/2007): “il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.

Come denunciare l’infortunio all’Inail

La denuncia all’Inail spetta al datore di lavoro che dovrà presentare denuncia ordinaria secondo le regole dell’articolo 53, D.P.R. 1124/1965, come avviene per gli infortuni in ufficio o altri ambienti di lavoro. Dal 3 febbraio 2021 è possibile anche farlo online attraverso l’apposita procedura all’interno del sito dell’ente, dopodiché spetterà all’Inail valutare se l’infortunio denunciato rientra nella copertura assicurativa.

Quando non sussiste copertura?

È opportuno sottolineare che non tutti gli infortuni durante il lavoro da casa beneficiano della copertura dell’Inail, come del resto avviene anche in presenza. L’ente infatti può rifiutare il beneficio economico in caso di negligenza o mancato buon senso del lavoratore. In ogni caso, prima di iniziare il lavoro in smart working, è obbligatorio stabilire tra datore e dipendenti le regole comportamentali a cui attenersi, fattispecie che esclude la copertura in caso di comportamenti contrari a quelli concordati con il datore di lavoro. Inoltre, l’assicurazione Inail è esclusa anche in tutti i casi di “rischio elettivo”, ovvero quando l’incidente è stato provocato da un comportamento volontario del dipendente che non dipende nei casi di forza maggiore.

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